Tribunale di Verona – Int. f. – Obbligazioni Argentina, conflitto di interesse e forma del contratto quadro.

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Data di riferimento: 
23/07/2013

Tribunale di Verona, 23 luglio 2013 – Pres. dott. Mirenda, rel. dott. Vaccari

 

Rendiconto di gestione – Mancata contestazione – Approvazione implicita – Insussistenza.

Contratto quadro – Ordini di negoziazione – Forma – Interpretazione della clausola.

Adeguatezza dell’operazione – Profilo dell’investitore – Concreta operatività – Dichiarazioni.

Negoziazione di titoli – Conflitto di interessi – Sussistenza – Condizioni.

Conflitto di interessi – Prova. 

 

Il cliente mantiene il diritto di agire nei confronti dell’intermediario per pretese sue responsabilità anche in riferimento ad operazioni poste in essere nel periodo al quale si riferisce il rendiconto di gestione non contestato. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

La clausola del contratto quadro nella quale è previsto che gli ordini di negoziazione vengano stipulati “di norma” per iscritto deve essere interpretata nel senso che tale forma costituisce non già un requisito di validità dei singoli ordini, bensì solo un requisito tendenziale. La suddetta formulazione della clausola, pertanto, impedisce alla presunzione di cui all’art. 1352 c.c. di operare. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

L’adeguatezza dell’operazione posta in essere va valutata anche con riguardo alle caratteristiche oggettive e soggettive dell’investitore, quali possono desumersi dalla sua concreta operatività e dalle dichiarazioni che possa aver rilasciato all’intermediario. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

È insussistente il conflitto di interessi nel caso di negoziazione di titoli in contropartita diretta con il cliente, ove la compravendita si sia perfezionata sulla base di un ordine di acquisto dello strumento finanziario conferito espressamente e spontaneamente dal cliente, essendo invece astrattamente possibile solo ove l’acquisto si sia perfezionato su sollecitazione dell’intermediario e, nel caso in cui si provi che l’intermediario perseguiva scopi ulteriori e diversi rispetto alla realizzazione dell’interesse del cliente.  (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

La sussistenza del conflitto di interesse deve essere provata dal cliente che agisce contro l’intermediario. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]