dovere informativo


Trib. Milano- Int. fin.- Violazione degli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 e risoluzione del contratto.

Data di riferimento: 
29/09/2011

Tribunale Milano, 29 settembre 2011 - Pres. Margherita Monte - Est. Antonella Cozzi.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla singola operazione - Violazione - Distinzione ed autonomia delle prescrizioni contenute negli articoli 28 e 29 regolamento Consob 11522 del 1998.

Possono dar luogo alle risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno in via autonoma e distinta sia la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 28 reg. Consob 11522/98, sia la violazione di quelli previsti dall'articolo 29 del medesimo regolamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Novara - Int. fin. - Obbligazioni Lehman Brothers, previsione del default e rilevanza della valutazione di rating.

Data di riferimento: 
23/06/2011

Tribunale Novara, 23 giugno 2011 - - Est. Felice.

Doveri informativi dell'intermediario - Rilevanza della valutazione di rating - Margine di sicurezza previsto dal "Consorzio patti chiari" - Obbligazioni Lehman Brothers - Tempestiva previsione del default - Impossibilità.

La permanenza di un rating rimasto invariato all'interno del margine di sicurezza previsto dal "Consorzio patti chiari" sino ai giorni immediatamente antecedenti al default nonché la assoluta incertezza e impraticabilità di criteri di valutazione del rischio diversi dalla valutazione di rating (quali l'andamento dei crediti default swap) costituiscono circostanze sufficienti per ritenere che gli intermediari non fossero tenuti a cogliere tempestivamente il rischio di default delle obbligazioni Lehman Brothers al fine di informare i clienti per tempo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Remigio Belcredi

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

App. Milano - Int. fin.- Ricerca di titoli ad alto rendimento e profilo di rischio dell'investitore.

Data di riferimento: 
26/05/2011

Appello Milano, 26 maggio 2011 - Pres. Patrone - Est. Maria Rosaria Sodano.

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Conflitto di interessi - Operazione inadeguata - Specificità dell'informazione - Modalità.

Intermediazione finanziaria - Profilo di rischio dell'investitore - Atteggiamento propositivo e ricerca di titoli ad alto rendimento - Deduzione di un elevato profilo di rischio - Insufficienza.

L'informazione per cui l'operazione sarebbe stata eseguita "fuori dai mercati regolamentari" e che "l'operazione era in conflitto di interessi" è del tutto insufficiente ad integrare il disposto normativo di cui agli articoli 21 e 27 del TUF che, come è noto, impone all'intermediario l'obbligo di comunicare al cliente non soltanto la sussistenza del conflitto di interesse ma anche la sua natura ed estensione, non bastando, a tal fine, il riferimento a regole e principi generali o il ricorso a mere clausole di stile. Quanto alla inadeguatezza dell'operazione, l'intermediario ha l'obbligo di indicare sotto quale specifico aspetto l'operazione di investimento che si appresta a compiere è da considerarsi inadeguata, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell'investitore di un modulo non idoneo a renderlo con dovizia di particolari edotto dell'alta rischiosità dei titoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che l'investitore, nei rapporti con l'intermediario, si sia dimostrato particolarmente propositivo nell'acquisto di titoli ad alto rendimento non è sufficiente a dedurne un elevato profilo di rischio ed una specifica esperienza in strumenti finanziari. (Paola Pontanari) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Pontanari

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Milano - Int. fin.- Operazione inadeguata, contenuto dell’informazione e onere della prova.

Data di riferimento: 
20/05/2011

Tribunale Milano, 20 maggio 2011 - - Pres., est. Laura Cosentini.

Diritto finanziazio - Obbligazioni Cirio - Investitore non speculativo - Obbligo di informazione specifica - Clausola di non adeguatezza - Irrilevanza.

Le ragioni di inopportunità e inadeguatezza di cui all'art. 29 del Reg. Consob n. 11522/98 non possono essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato, non evidenziato graficamente nè personalizzato nella modulistica, ove sia definiti inadeguata "... l'operatività oggetto di incarico ... sulla base delle informazioni in possesso sul conto dei clienti ... con riferimento agli investimenti effettuati"; l'intermediario cui incombe l'onere di provare l'assolvimento degli obblighi informativi deve dimostrare di avere rappresentato al cliente le ragioni dell'inadeguatezza, illustrando tutte quelle caratteristiche del prodotto. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Grassano

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

App. Torino- Int. fin.- Obbligazioni argentine e conoscenza da parte delle banche italiane dell'aumentato livello di rischio.

Data di riferimento: 
04/05/2011

Appello Torino, 04 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Converso.

 

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni della Repubblica Argentina - Conoscenza dello stato di solvibilità dell'emittente - Bilanci delle maggiori banche italiane - Svalutazione del credito nei confronti dello Stato argentino - Rilevanza.

 

Il peggioramento delle condizioni di solvibilità della Repubblica Argentina e pertanto dell'aumento di rischio connesso all'acquisto delle obbligazioni emesse da tale Stato poteva considerarsi noto al sistema bancario italiano a partire dagli anni 1998 e 1999, posto che le maggiori banche italiane, redigendo i bilanci, hanno provveduto a svalutare il proprio credito verso l'Argentina di percentuali di anno in anno sempre più consistenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Milano - Int. fin.- Contratti derivati e operatore qualificato.

Data di riferimento: 
19/04/2011

Tribunale Milano, 19 aprile 2011 - Pres. Laura Cosentini - Rel. Guidi.

Intermediazione finanziaria - Contratti derivati in valute swap - Considerevole differenza tra i rischi dalle parti - Esclusione della aleatorietà - Insussistenza.

Operatore qualificato - Presupposti - Permanenza di una significativa differenza tra soggetto professionale e cliente - Limitazione dell'esclusione di tutela dell'investitore - Necessità.

Operatore qualificato - Esclusione dell'applicazione degli articoli 27,28 e 29 reg. Consob - Applicazione dei principi contenuti nell'articolo 21 del TUF - Necessità - Natura imperativa nell'interesse dell'integrità dei mercati - Questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 2 del TUF per violazione dell'articolo tre della Costituzione - Esclusione.

Contratti derivati - Copertura del rischio di cambio - Motivo fondante la stipula del contratto - Dovere dell'intermediario corrette professionale - Individuazione di un prodotto adeguato alle esigenze del cliente - Onere della prova.

Contratti derivati - Strumenti finanziari a struttura complessa - Dovere dell'intermediario di curare l'interesse del cliente - Articolo 21 del TUF - Diligenza e correttezza - Efficiente svolgimento dei servizi e professionalità dell'intermediario - Sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato - Esclusione degli adempimenti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento - Irrilevanza.

Strumento finanziario complesso - Caratteristiche completamente differenti dalle previsioni del contratto quadro - Insufficienza delle informazioni - Carenza di informazione - Violazione del dovere di correttezza e trasparenza.

Contratti derivati - Derivati over the counter - Esistenza di un naturale conflitto di interessi - Caratteristiche.

Trib. Firenze- Int. fin.- Informazione sul rischio associato ad una elevata redditività, genericità.

Data di riferimento: 
11/04/2011

Tribunale Firenze, 11 aprile 2011 - - Pres., est. Zazzeri.

Intermediazione finanziaria - Domanda di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario e di restituzione delle somme investite previa restituzione dei titoli - Interpretazione - Domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione.

Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica sul titolo oggetto di negoziazione - Generiche informazione sul rischio associato ad una elevata redditività - Inidoneità.

La domanda con la quale si chiede che, accertato l'inadempimento dell'intermediario, questi sia condannato, previa restituzione dei titoli, alla restituzione delle somme investite, deve essere interpretata come domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione e ciò nonostante la somma dovuta dall'intermediario sia indicata come risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Una generica informazione sul rischio associato ad una elevata redditività non costituisce prova di un'informazione sugli specifici rischi connessi alle operazioni di investimento. (Vittorio Bovini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Vittorio Bovini

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Verona - Int. fin.- Acquisto al grey market e doveri informativi.

Data di riferimento: 
10/03/2011

Tribunale Verona, 10 marzo 2011 - Pres. dott. V. Rizzo, rel. dott. P.P. Lanni.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Obbligazioni Cirio acquistate nella fase del "grey market" - Mancata informazione circa l'assenza del regolamento di emissione - Risoluzione e restituzione somme.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Investimenti pregressi (anche rischiosi) in fondi comuni e titoli azionari - Presunzione di conoscenza delle caratteristiche di tutte le tipologie di investimento - Esclusione.

La generica indicazione contenuta nell'ordine di acquisto ed il richiamo dell'attenzione dell'investitore sul rischio tipico dei titoli obbligazionari non può certo ritenersi rispondente all'adempimento degli obblighi informativi relativi all'acquisto di obbligazioni al grey market, particolarmente quando manchino i richiami dell'attenzione dell'investitore circa l'assenza del regolamento di emissione del prestito obbligazionario e circa la provenienza dei titoli da una società di diritto lussemburghese e di riferimenti alle sue condizioni patrimoniali. (Gregorio Zambrin) (riproduzione riservata)

Trib. Torino - Int. fin. - "Collocamento" fuori sede e a distanza e contratti swap.

Data di riferimento: 
08/03/2011

Tribunale Torino, 08 marzo 2011 - - Pres., est. Maria Dolores Grillo.

In mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante che la società dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo - esonera l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificatamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione. (Emanuele Balbo di Vinadio) (riproduzione riservata)

L'attività di collocamento di strumenti finanziari o di gestioni di portafogli tramite contratti conclusi fuori sede o collocati a distanza prevista dall'articolo 30 del TUF si caratterizza per essere un accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, accordo finalizzato all'offerta al pubblico di strumenti finanziari emessi a determinate condizioni di prezzo e di tempo. Non rientra pertanto nella nozione di collocamento la stipula di contratti derivati (nella specie swap) tra intermediario e investitore ai quali non è pertanto applicabile la speciale disciplina che prevede la facoltà di recesso e la nullità del contratto e non la preveda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Utilizzo selettivo della nullità relativa da parte dell'investitore e abuso del diritto alla domanda.

Data di riferimento: 
07/03/2011

Tribunale Torino, 07 marzo 2011 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa utilizzata per trarne conseguenze selettive.

Intermediazione finanziaria - Domande di annullamento o risoluzione - Loro riferibilità al contratto quadro, non alle singole operazioni che ne costituiscono atti esecutivi.

Intermediazione finanziaria - Violazione di obblighi di comportamento per singole operazioni - Risarcibilità dei danni - Oneri probatori.

Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. n°58/1998, che può esser fatta valere solo dall'investitore; questi però non può farla valere in forma distorta per trarne conseguenze "selettive" (cioè per chiedere la restituzione dei soli investimenti risultati svantaggiosi mantenendo i restanti investimenti che pure costituiscono attuazione del medesimo contratto quadro); in ciò si ravvisa un abuso del diritto alla domanda, che urta contro i principi del giusto processo e della correttezza e rende inammissibili tanto la domanda di nullità quanto la consequenziale domanda restitutoria diretta a selezionare solo alcuni degli effetti suoi propri. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Le domande di annullamento o di risoluzione non possono essere proposte in relazione alle singole operazioni di negoziazione, alle quali non può riconoscersi natura autonoma essendo meri atti esecutivi del mandato instaurato con la stipulazione del contratto quadro. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)