Tribunale di Roma – Int. F. – Risoluzione del contratto quadro per violazione degli obblighi informativi che precedono l’esecuzione degli ordini di negoziazione.

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Data di riferimento: 
17/10/2013

Tribunale di Roma, 17 ottobre 2013 – Dott.ssa Libri.

 

Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi informativi – Contratto quadro – Risoluzione.

 

Essendo le singole operazioni che l’intermediario compie per conto del cliente ed in adempimento del contratto quadro di negoziazione, da considerarsi quale momento attuativo del precedente contratto di intermediazione, l’eventuale risoluzione contrattuale può necessariamente riguardare, ove ne ricorrano i presupposti, il solo contratto quadro. Ed infatti, posto che la risoluzione per inadempimento non può che riconnettersi al mancato o inesatto adempimento di obbligazioni che nascono dal contratto e che attengono, dunque, alla fase esecutiva dello stesso, gli obblighi informativi circa il singolo ordine di negoziazione si pongono nella fase esecutiva del contratto quadro, il quale può essere risolto in caso di grave violazione dei suddetti obblighi. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]