danno


Trib. Milano- Int. fin.- Violazione degli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 e risoluzione del contratto.

Data di riferimento: 
29/09/2011

Tribunale Milano, 29 settembre 2011 - Pres. Margherita Monte - Est. Antonella Cozzi.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla singola operazione - Violazione - Distinzione ed autonomia delle prescrizioni contenute negli articoli 28 e 29 regolamento Consob 11522 del 1998.

Possono dar luogo alle risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno in via autonoma e distinta sia la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 28 reg. Consob 11522/98, sia la violazione di quelli previsti dall'articolo 29 del medesimo regolamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine – Intermediazione finanziaria - Presenza di commissioni implicite e difetto di trasparenza.

Data di riferimento: 
01/07/2011

Tribunale di Udine, 1 luglio 2011- Pres. rel. dott. G. Pellizzoni, giud. dott. F. Venier, giud. dott.ssa M. Grisafi.

L'esistenza, in un contratto, di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L' adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin. - Dichiarazione di operatore qualificato e dovere dell'intermediario di verifica della firma.

Data di riferimento: 
13/06/2011

Tribunale Torino, 13 giugno 2011 - Pres. Giovanna Carla Dominici - Est. Maria Dolores Grillo.

Intermediazione finanziaria - Diligenza dell'intermediario - Dichiarazione di operatore qualificato ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Dovere di verifica dei poteri - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Omessa sottoscrizione della dichiarazione ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Valutazione dell'adeguatezza dell'operazione - Contratti swap - Inadeguatezza - Sussistenza - Volume d'affari della società - Irrilevanza.

Collocamento di strumenti finanziari - Nozione - Estensione alla fattispecie di negoziazione - Esclusione.

L'intermediario che opera con diligenza deve essere in condizione di verificare (ad esempio mediante gli specimen di firma) i poteri di colui che, in rappresentanza della società, sottoscrive la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Premesso che, in mancanza di valida sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998, l'intermediario ha l'onere di valutare di volta in volta l'adeguatezza dell'operazione compiuta dall'investitore, non può ritenersi adeguata la sottoscrizione di swap da parte di un'impresa che non era solita operare sui mercati finanziari, non avendo a tal fine rilevanza l'ammontare del fatturato della stessa (nella specie di circa 5 milioni di euro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

T. Novara - Int. fin.- Responsabilità della Consob per omessa vigilanza sul mercato, prova, nesso di causalità e prescrizione.

Data di riferimento: 
03/06/2011

Tribunale Novara, 03 giugno 2011 - - Est. Rossana Riccio.

Obbligazioni argentine - Doveri di vigilanza e di ispezione della Consob - Omissione - Responsabilità - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza del termine quinquennale.

Consob - Omesso uso dei poteri di vigilanza informativa ed ispettiva - Presupposti - Onere della prova - Anomalia del volume di contrattazione - Dimostrazione del presupposto per l'intervento della Consob - Necessità dimostrazione del nesso di causalità con riferimento alla specifica operazione.

Solo con l'offerta pubblica di scambio delle obbligazioni argentine, intervenuta al principio dell'anno 2005, può ritenersi acquisita la piena consapevolezza del mancato rimborso dei titoli ovvero che lo Stato argentino non avrebbe ripreso i pagamenti delle obbligazioni in circolazione, con la conseguenza che da tale momento soltanto può essere fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione indicato dall'articolo 2947, comma 1, c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

App. Torino- Int. fin.- Obbligazioni argentine e conoscenza da parte delle banche italiane dell'aumentato livello di rischio.

Data di riferimento: 
04/05/2011

Appello Torino, 04 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Converso.

 

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni della Repubblica Argentina - Conoscenza dello stato di solvibilità dell'emittente - Bilanci delle maggiori banche italiane - Svalutazione del credito nei confronti dello Stato argentino - Rilevanza.

 

Il peggioramento delle condizioni di solvibilità della Repubblica Argentina e pertanto dell'aumento di rischio connesso all'acquisto delle obbligazioni emesse da tale Stato poteva considerarsi noto al sistema bancario italiano a partire dagli anni 1998 e 1999, posto che le maggiori banche italiane, redigendo i bilanci, hanno provveduto a svalutare il proprio credito verso l'Argentina di percentuali di anno in anno sempre più consistenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Firenze- Int. fin.- Informazione sul rischio associato ad una elevata redditività, genericità.

Data di riferimento: 
11/04/2011

Tribunale Firenze, 11 aprile 2011 - - Pres., est. Zazzeri.

Intermediazione finanziaria - Domanda di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario e di restituzione delle somme investite previa restituzione dei titoli - Interpretazione - Domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione.

Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica sul titolo oggetto di negoziazione - Generiche informazione sul rischio associato ad una elevata redditività - Inidoneità.

La domanda con la quale si chiede che, accertato l'inadempimento dell'intermediario, questi sia condannato, previa restituzione dei titoli, alla restituzione delle somme investite, deve essere interpretata come domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione e ciò nonostante la somma dovuta dall'intermediario sia indicata come risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Una generica informazione sul rischio associato ad una elevata redditività non costituisce prova di un'informazione sugli specifici rischi connessi alle operazioni di investimento. (Vittorio Bovini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Vittorio Bovini

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Utilizzo selettivo della nullità relativa da parte dell'investitore e abuso del diritto alla domanda.

Data di riferimento: 
07/03/2011

Tribunale Torino, 07 marzo 2011 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa utilizzata per trarne conseguenze selettive.

Intermediazione finanziaria - Domande di annullamento o risoluzione - Loro riferibilità al contratto quadro, non alle singole operazioni che ne costituiscono atti esecutivi.

Intermediazione finanziaria - Violazione di obblighi di comportamento per singole operazioni - Risarcibilità dei danni - Oneri probatori.

Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. n°58/1998, che può esser fatta valere solo dall'investitore; questi però non può farla valere in forma distorta per trarne conseguenze "selettive" (cioè per chiedere la restituzione dei soli investimenti risultati svantaggiosi mantenendo i restanti investimenti che pure costituiscono attuazione del medesimo contratto quadro); in ciò si ravvisa un abuso del diritto alla domanda, che urta contro i principi del giusto processo e della correttezza e rende inammissibili tanto la domanda di nullità quanto la consequenziale domanda restitutoria diretta a selezionare solo alcuni degli effetti suoi propri. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Le domande di annullamento o di risoluzione non possono essere proposte in relazione alle singole operazioni di negoziazione, alle quali non può riconoscersi natura autonoma essendo meri atti esecutivi del mandato instaurato con la stipulazione del contratto quadro. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

T. Casale Monferrato- Int. fin.- Generica dicitura sull'ordine di acquisto e ammissione di rischiosità del titolo negoziato.

Data di riferimento: 
04/03/2011

Tribunale Casale Monferrato, 04 marzo 2011 - - Pres., est. Patrizia Baici.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Informazioni relative alla singola operazione - Ammissione della natura rischiosa del titolo negoziato - Fattispecie.

La generica dicitura contenuta sull'ordine di acquisto dalla quale risulta che l'intermediario ha evidenziato la natura e i rischi della singola operazione costituisce di fatto un'ammissione della natura rischiosa del titolo negoziato e comporta la necessità di fornire all'investitore informazioni necessarie ed adeguate a comprendere la rischiosità degli investimenti. L'intermediario ha, infatti, il dovere di fornire specifiche indicazioni sulle caratteristiche dei titoli negoziati ed ai connessi profili di rischio (nella fattispecie, l'intermediario avrebbe dovuto illustrare il rischio specifico inerente le emissioni di obbligazioni argentine illustrando l'andamento del titolo ed informando l'investitore della possibilità di totale perdita del capitale investito). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Genova - Int. fin.- Informazione relativa alla singola operazione, incidenza di precedenti operazioni a rischio e danno.

Data di riferimento: 
26/02/2011

Tribunale Genova, 26 febbraio 2011, n. 920 - Pres. Costanzo - Est. Calcagno.

Intermediazione finanziaria - Servizi di investimento - Obblighi informativi in capo all'intermediario - Tipologia.

Intermediazione finanziaria - Servizi di investimento - Obbligo di informazione - Specificità - Adeguatezza dell'operazione al profilo del cliente.

Intermediazione finanziaria - Servizi di investimento - Violazioni dell'intermediario - Misura del risarcimento.

L'art. 21, comma 1 lettera b) del T.U.F. individua un obbligo di informazione "attiva" (che si sostanzia nel dovere per gli intermediari di comunicare ai clienti le informazioni in loro possesso relative alle caratteristiche dei prodotti offerti) e un obbligo di informazione "passiva" (che si sostanzia nel dovere per l'intermediario di acquisire tutti gli elementi necessari relativi agli strumenti finanziari offerti al cliente e di acquisire dallo stesso tutte le notizie relative alle sue caratteristiche di investitore e alla sua propensione al rischio). (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata)

L'intermediario deve fornire una completa informazione circa la natura ed i rischi connessi alla specifica operazione che il cliente intende porre in essere. Se il prodotto è accompagnato da una offering circular, vanno segnalati al cliente gli elementi di allarme specifico emergenti dalla stessa. In presenza di una profilatura del cliente da cui emergano una propensione medio-bassa al rischio ed obiettivi di difesa del capitale, non possono ritenersi compatibili con le sue caratteristiche gli investimenti a rischio anche se per ipotesi ne abbia già effettuati: in tal caso può solo concludersi che il cliente aveva già posto in essere operazioni non adeguate. (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata)

T. Vicenza - Int. fin.- Collocamento titoli e capacità testimoniare del funzionario dell'intermediario.

Data di riferimento: 
15/02/2011

Tribunale Vicenza, 15 febbraio 2011 - - Pres., est. Colasanto.

Intermediazione mobiliare - Prova per testimoni - Dipendente della banca che ha collocato i titoli - Incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.).

Nel giudizio promosso dal cliente contro la banca in relazione al collocamento di titoli, è incapace a testimoniare il funzionario della banca che ha curato le operazioni oggetto della domanda del cliente. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Giuseppe Limitone

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)