intermediazione finanziaria
T. Reggio Emilia - Int. fin.- Nullità del contratto di intermediazione finanziaria concluso via Internet.
Tribunale Reggio Emilia, 05 ottobre 2011 - - Pres., est. Varotti.
Intermediazione finanziaria - Sottoscrizione dei contratti via Internet - Firma digitale - Definizione nella vigenza del d.p.r. 10 novembre 1997, numero 513 - Omesso utilizzo della firma digitale - Nullità del contratto.
Poiché il d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, oggi non più in vigore, attribuiva valore di firma digitale solo a quella apposta mediante coppia di chiavi asimmetriche, con un certificatore tenuto ad attestare la corrispondenza tra la chiave pubblica e l'identità dell'utilizzatore, si deve ritenere che fosse nulla la manifestazione del consenso all'integrazione del contratto d'intermediazione finanziaria prevista dall'art. 30, comma 2, lett. e) reg. Consob n. 11522/98 effettuata attraverso la rete Internet senza l'utilizzo della firma digitale con chiavi asimmetriche. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Motti
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Milano- Int. fin.- Violazione degli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 e risoluzione del contratto.
Tribunale Milano, 29 settembre 2011 - Pres. Margherita Monte - Est. Antonella Cozzi.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla singola operazione - Violazione - Distinzione ed autonomia delle prescrizioni contenute negli articoli 28 e 29 regolamento Consob 11522 del 1998.
Possono dar luogo alle risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno in via autonoma e distinta sia la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 28 reg. Consob 11522/98, sia la violazione di quelli previsti dall'articolo 29 del medesimo regolamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Appello Torino - Int. fin.- Efficacia probatoria della dichiarazione di operatore qualificato e prova testimoniale contraria.
Appello Torino, 26 settembre 2011 - Pres. Griffey - Est. Caterina Mazzitelli.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Dichiarazione di cui all'articolo 31 regolamento Consob 11522 del 1998 - Efficacia probatoria - Prova testimoniale contraria - Ammissibilità.
La dichiarazione scritta di cui all'articolo 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, relativa alla specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, costituisce esclusivamente un elemento probatorio e non già costitutivo in ordine al possesso della suddetta specifica competenza ed esperienza, elemento probatorio del quale il giudice può tener conto nell'assumere la propria decisione anche ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., fermo restando la possibilità per l'investitore di provare, anche mediante testimoni, circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza dei requisiti in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Fabrizio de Francesco - Studio Legale BIN Avvocati Associati
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Appello Milano - Int. fin.- Operatore qualificato, dichiarazione, oggetto sociale e volume degli affari della società cliente.
Appello Milano, 07 settembre 2011 - Pres. Tarantola - Est. Cinzia Zoia.
Contratti derivati - Operatore qualificato - Dichiarazione ex art. 31 reg. intermediari - Discordanza tra realtà e dichiarazione - Onere della prova - Sussiste.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Dichiarazione ex art. 31 reg. intermediari - Mancata dimostrazione della difformità della dichiarazione rispetto alla realtà - Idoneità ad attestare la qualifica di operatore qualificato - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Competenza ed esperienza - Oggetto sociale - Irrilevanza - Volume d'affari e dimensioni della società - Rilevanza.
Intermediazione finanziaria - Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede - Specificità della deduzione e delle allegazioni - Necessità.
La asserita discordanza tra la situazione reale e il contenuto ricognitivo della dichiarazione del legale rappresentante di una società che ne attesti la qualità di operatore qualificato (per la sua specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati) a norma dell'art. 31 reg. Consob 11522/98, pur non dovendo essere verificata dalla banca, può essere dedotta, comportando peraltro l'onere, per il deducente, di specifica allegazione e prova. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
In difetto di conferenti allegazioni e di prova circa la difformità della dichiarazione resa rispetto alla realtà dalla stessa rappresentata, la dichiarazione del legale rappresentante della società è sufficiente ad attestare in capo al soggetto rappresentato la qualità di operatore qualificato, con applicazione del conseguente regime di legge che esclude la applicazione degli artt. 27, 28 e 29 del regolamento. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Trib. Roma - Int. fin. - Polizze index-linked e connotazione finanziaria della polizza.
Tribunale Roma, 2 agosto 2011 - - Est. Paola Scorza.
Polizze index linked - Ammissibilità del procedimento ex artt. 702bis e ss. c.p.c. - Natura di contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato dalla certezza della prestazione alla scadenza - Esclusione di qualsiasi rischio finanziario a carico del contraente - Possibilità che l'andamento delle obbligazioni incida solo sul rendimento variabile delle cedole di interessi - Fattispecie.
Qualora dalla proposta sottoscritta dal contraente e dalla comunicazione della compagnia assicurativa di accettazione della suddetta proposta non sia ravvisabile in alcun punto l'eventuale connotazione finanziaria della polizza e la sua qualità di prodotto di investimento, la polizza sottoscritta non può che riferirsi ad un contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato dalla certezza della prestazione prevista alla scadenza della polizza stessa e dalla funzione di garanzia del risparmio, escludendosi, espressamente a carico dell'assicurato-contraente, qualsiasi rischio finanziario. (Vincenzo Cancrini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Vincenzo Cancrini
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Intermediazione finanziaria - Presenza di commissioni implicite e difetto di trasparenza.
Tribunale di Udine, 1 luglio 2011- Pres. rel. dott. G. Pellizzoni, giud. dott. F. Venier, giud. dott.ssa M. Grisafi.
L'esistenza, in un contratto, di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L' adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
T. Novara - Int. fin. - Obbligazioni Lehman Brothers, previsione del default e rilevanza della valutazione di rating.
Tribunale Novara, 23 giugno 2011 - - Est. Felice.
Doveri informativi dell'intermediario - Rilevanza della valutazione di rating - Margine di sicurezza previsto dal "Consorzio patti chiari" - Obbligazioni Lehman Brothers - Tempestiva previsione del default - Impossibilità.
La permanenza di un rating rimasto invariato all'interno del margine di sicurezza previsto dal "Consorzio patti chiari" sino ai giorni immediatamente antecedenti al default nonché la assoluta incertezza e impraticabilità di criteri di valutazione del rischio diversi dalla valutazione di rating (quali l'andamento dei crediti default swap) costituiscono circostanze sufficienti per ritenere che gli intermediari non fossero tenuti a cogliere tempestivamente il rischio di default delle obbligazioni Lehman Brothers al fine di informare i clienti per tempo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Remigio Belcredi
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Brescia - Int. fin.- Violazione della forma convenzionale per gli ordini di acquisto e nullità non convalidabile.
Tribunale Brescia, 13 giugno 2011 - Pres. Spartà - Est. Magnoli.
Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità - Convalida - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Nullità degli atti di acquisto - Possesso l'alienazione dei titoli - Effetti.
Nel caso in cui il contratto quadro di negoziazione titoli preveda l'effettuazione degli ordini con l'impiego di apposite formalità (forma scritta ovvero telefonica o informatica, consegna a mezzo promotore finanziario) trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 1352 c.c., per il quale la forma convenzionale prevista per i contratti, e per gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale si presume voluta per la validità dell'atto (e perciò sotto pena di nullità). (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)
L'inosservanza della disposizione convenzionale che regola la forma degli ordini comporta la nullità dei medesimi, non sanabile con il successivo invio di fissato bollato, o con la ratifica degli acquisti per effetto dell'avvenuto incasso delle cedole, posto che solo il negozio inefficace è suscettibile di ratifica, non anche quello nullo. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)
Il possesso e l'alienazione dei titoli non è incompatibile con la declaratoria di nullità dei relativi atti di acquisto, dovendosi gli stessi considerare come meri valori economici secondo la logica del controvalore, proprio dei beni di genere: cioè nella prospettiva del "tantundem eiusdem generis". (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Grassano
T. Torino - Int. fin. - Dichiarazione di operatore qualificato e dovere dell'intermediario di verifica della firma.
Tribunale Torino, 13 giugno 2011 - Pres. Giovanna Carla Dominici - Est. Maria Dolores Grillo.
Intermediazione finanziaria - Diligenza dell'intermediario - Dichiarazione di operatore qualificato ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Dovere di verifica dei poteri - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Omessa sottoscrizione della dichiarazione ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Valutazione dell'adeguatezza dell'operazione - Contratti swap - Inadeguatezza - Sussistenza - Volume d'affari della società - Irrilevanza.
Collocamento di strumenti finanziari - Nozione - Estensione alla fattispecie di negoziazione - Esclusione.
L'intermediario che opera con diligenza deve essere in condizione di verificare (ad esempio mediante gli specimen di firma) i poteri di colui che, in rappresentanza della società, sottoscrive la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Premesso che, in mancanza di valida sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998, l'intermediario ha l'onere di valutare di volta in volta l'adeguatezza dell'operazione compiuta dall'investitore, non può ritenersi adeguata la sottoscrizione di swap da parte di un'impresa che non era solita operare sui mercati finanziari, non avendo a tal fine rilevanza l'ammontare del fatturato della stessa (nella specie di circa 5 milioni di euro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
T. Novara - Int. fin.- Responsabilità della Consob per omessa vigilanza sul mercato, prova, nesso di causalità e prescrizione.
Tribunale Novara, 03 giugno 2011 - - Est. Rossana Riccio.
Obbligazioni argentine - Doveri di vigilanza e di ispezione della Consob - Omissione - Responsabilità - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza del termine quinquennale.
Consob - Omesso uso dei poteri di vigilanza informativa ed ispettiva - Presupposti - Onere della prova - Anomalia del volume di contrattazione - Dimostrazione del presupposto per l'intervento della Consob - Necessità dimostrazione del nesso di causalità con riferimento alla specifica operazione.
Solo con l'offerta pubblica di scambio delle obbligazioni argentine, intervenuta al principio dell'anno 2005, può ritenersi acquisita la piena consapevolezza del mancato rimborso dei titoli ovvero che lo Stato argentino non avrebbe ripreso i pagamenti delle obbligazioni in circolazione, con la conseguenza che da tale momento soltanto può essere fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione indicato dall'articolo 2947, comma 1, c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

