Tribunale di Padova – Int. f. – Adeguatezza dell’operazione e profilo di rischio del cliente.

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Data di riferimento: 
11/07/2013

Tribunale di Padova 11 luglio 2013 – Pres. Spaccasassi, rel. Zambotto.

 

Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Profilo di rischio.

 

Il rifiuto del cliente di fornire i propri dati sull’esperienza in investimenti in valori mobiliari e sugli obiettivi di investimento comporta per la banca l’obbligo di attestarsi, nella valutazione del proprio investitore e dell’adeguatezza dell’operazione, sul livello minimo di esperienza e di rischio e su criteri di massima cautela a meno che, da altri elementi in suo possesso la banca non ricavi la prova di un diverso profilo di esperienza e di rischio. A tale fine, per la valutazione del profilo di investitore del cliente deve tenersi conto, oltre che dei dati formali, di tutta una serie di elementi tra i quali, principalmente, l’operatività sul mercato mobiliar precedente e coeva all’investimento del quale si contestala legittimità, in quanto il giudizio di adeguatezza deve potersi svolgere sulla base di un complesso di informazioni di cui è in possesso l’intermediario per averle acquisite direttamente o indirettamente dal cliente. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]