contratto quadro


T. Firenze- Int. fin.- Nullità del contratto quadro, nullità delle operazioni e infondatezza della domanda riconvenzionale.

Data di riferimento: 
09/05/2011

Tribunale Firenze, 09 maggio 2011 - - Pres., est. Zazzeri.

Intermediazione finanziaria - Mancanza del c.d. contratto quadro - Conseguenze - Nullità del contratto di intermediazione - Nullità delle operazioni di negoziazione.

Intermediazione finanziaria - Mancanza del c.d. contratto quadro - Riconvenzionale per la restituzione di tutti i titoli acquistati dall'inizio del rapporto e delle plusvalenze percepite - Infondatezza.

Il rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria che si è instaurato tra le parti in mancanza della forma scritta è nullo: nullità che determina evidentemente anche la nullità delle operazioni di negoziazione di cui alla domanda, il cui necessario presupposto è appunto la sussistenza di un contratto di intermediazione avente forma scritta. La nullità comporta l'obbligo della Banca di restituire agli attori quanto dagli stessi versato per l'acquisto delle obbligazioni, oltre interessi dal giorno della valuta dovendosi ritenere la mala fede della Banca che ha dato luogo alla nullità delle operazioni per l'inosservanza della forma scritta. (Francesco Santarcangelo) (riproduzione riservata)

T. Parma - Int. fin.- Mancanza di forma scritta del contratto quadro e dichiarazione confessoria.

Data di riferimento: 
04/05/2011

Tribunale Parma, 04 maggio 2011 - - Est. Cicciò.

Contratto quadro - Forma scritta - Contratto sottoscritto solo dei clienti - Eccezione di mancanza di forma scritta - Revoca del consenso - Nullità - Sussistenza - Dichiarazione confessoria scritta contenente il riferimento al contratto - Comunicazioni della banca - Esecuzione spontanea - Irrilevanza.

Non può ritenersi assolto il requisito della forma scritta previsto dall'articolo 23 del TUF qualora il contratto quadro risulti sottoscritto solo dai clienti, i quali, eccependo la nullità del contratto per mancanza della forma scritta, abbiano espressamente manifestato la volontà di revocare il proprio consenso al perfezionamento del vincolo negoziale. Nè può valere a sanare il difetto di forma di cui si discute una semplice dichiarazione confessoria che contenga il riferimento al contratto concluso per iscritto, posto che detto documento non può sostituire quello contenente la volontà negoziale delle parti. Allo stesso modo, il contratto non può ritenersi concluso sulla base delle successive comunicazioni della banca, le quali costituiscono atti giuridici unilaterali privi di valenza negoziale o ancora attraverso l'esecuzione spontanea, non potendo questa valere a sanare la nullità del contratto per difetto di forma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Milano - Int. fin.- Contratti derivati e operatore qualificato.

Data di riferimento: 
19/04/2011

Tribunale Milano, 19 aprile 2011 - Pres. Laura Cosentini - Rel. Guidi.

Intermediazione finanziaria - Contratti derivati in valute swap - Considerevole differenza tra i rischi dalle parti - Esclusione della aleatorietà - Insussistenza.

Operatore qualificato - Presupposti - Permanenza di una significativa differenza tra soggetto professionale e cliente - Limitazione dell'esclusione di tutela dell'investitore - Necessità.

Operatore qualificato - Esclusione dell'applicazione degli articoli 27,28 e 29 reg. Consob - Applicazione dei principi contenuti nell'articolo 21 del TUF - Necessità - Natura imperativa nell'interesse dell'integrità dei mercati - Questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 2 del TUF per violazione dell'articolo tre della Costituzione - Esclusione.

Contratti derivati - Copertura del rischio di cambio - Motivo fondante la stipula del contratto - Dovere dell'intermediario corrette professionale - Individuazione di un prodotto adeguato alle esigenze del cliente - Onere della prova.

Contratti derivati - Strumenti finanziari a struttura complessa - Dovere dell'intermediario di curare l'interesse del cliente - Articolo 21 del TUF - Diligenza e correttezza - Efficiente svolgimento dei servizi e professionalità dell'intermediario - Sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato - Esclusione degli adempimenti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento - Irrilevanza.

Strumento finanziario complesso - Caratteristiche completamente differenti dalle previsioni del contratto quadro - Insufficienza delle informazioni - Carenza di informazione - Violazione del dovere di correttezza e trasparenza.

Contratti derivati - Derivati over the counter - Esistenza di un naturale conflitto di interessi - Caratteristiche.

T. Torino - Int. fin.- Utilizzo selettivo della nullità relativa da parte dell'investitore e abuso del diritto alla domanda.

Data di riferimento: 
07/03/2011

Tribunale Torino, 07 marzo 2011 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa utilizzata per trarne conseguenze selettive.

Intermediazione finanziaria - Domande di annullamento o risoluzione - Loro riferibilità al contratto quadro, non alle singole operazioni che ne costituiscono atti esecutivi.

Intermediazione finanziaria - Violazione di obblighi di comportamento per singole operazioni - Risarcibilità dei danni - Oneri probatori.

Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. n°58/1998, che può esser fatta valere solo dall'investitore; questi però non può farla valere in forma distorta per trarne conseguenze "selettive" (cioè per chiedere la restituzione dei soli investimenti risultati svantaggiosi mantenendo i restanti investimenti che pure costituiscono attuazione del medesimo contratto quadro); in ciò si ravvisa un abuso del diritto alla domanda, che urta contro i principi del giusto processo e della correttezza e rende inammissibili tanto la domanda di nullità quanto la consequenziale domanda restitutoria diretta a selezionare solo alcuni degli effetti suoi propri. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Le domande di annullamento o di risoluzione non possono essere proposte in relazione alle singole operazioni di negoziazione, alle quali non può riconoscersi natura autonoma essendo meri atti esecutivi del mandato instaurato con la stipulazione del contratto quadro. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Trib. Torino- Int. Fin.- Operatore qualificato, dichiarazione e prova.

Data di riferimento: 
31/01/2011

Tribunale Torino, 31 gennaio 2011 - Pres. A. Aragno, est. R. Zappasodi.

Ai sensi dell'art. 31 reg. Consob 11522/98, la natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro di carattere formale, costituito dall'espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove vi sia la dichiarazione di operatore qualificato, sottoscritta dal soggetto, ed in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, questi è esonerato da ulteriori verifiche sulla veridicità della dichiarazione. La dichiarazione può costituire, inoltre, argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove vi sia discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, graverà su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Contratto quadro firmato solo dall’investitore, nullità relativa di protezione e carenza di interesse.

Data di riferimento: 
21/01/2011

Tribunale Torino, 21 gennaio 2011 - - Est. Liberati.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Interesse di protezione ugualmente raggiunto - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa per difetto di interesse.

Intermediazione finanziaria - Ordine d'acquisto privo di forma scritta - Nullità non prevista.

Intermediazione finanziaria - Mancata segnalazione di inadeguatezza - Risarcimento del danno - Voci deducibili nella liquidazione del danno.

Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ("di protezione") ex art.23 del T.U.F., che può essere fatta valere dall'investitore, il quale tuttavia che difetta di interesse qualora lo scopo previsto a sua tutela sia stato comunque raggiunto. È dunque inammissibile per mancanza d'interesse l'azione di nullità del contratto quadro di negoziazione quando non risulti leso lo scopo di rendere avvertito l'investitore della particolare importanza dell'atto e di informarlo delle caratteristiche del rapporto che viene disciplinato oltre che dei beni che potranno essere oggetto delle disposizioni che impartirà in attuazione di tale contratto, poi continuamente e sistematicamente eseguito tanto dall'investitore quanto dall'intermediario finanziario. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Non è prevista nullità per un ordine d'acquisto privo di forma scritta (ordine che nel caso concreto risulta provato per mancata contestazione della disposizione data). (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Trib. Napoli- Int. Fin.- Titoli Argentina, legittimazione ad agire, contratto quadro, norme sopravvenute e nullità.

Data di riferimento: 
30/12/2010

Tribunale Napoli, 30 dicembre 2010 - Pres. Minisci, est. Suriano.

Il conferimento di una mandato ad un'associazione volta a prestare attività di assistenza e consulenza in favore di investitori in titoli di emittenti argentini, per la rappresentanza nelle trattative sui crediti derivanti dagli stessi, non costituisce causa di impedimento all'avvio di separate azioni giudiziarie da parte dei mandanti attori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Non comporta difetto di legittimazione attiva l'intervenuta adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina, atteso che le rinunce contenute nell'adesione di detta offerta non spiegano effetti nei confronti dell'investitore per l'attività illecita eventualmente posta in essere dall'intermediario. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il contratto quadro, quale contratto di durata, deve essere adeguato al mutamento delle normative emanate nel corso del tempo, pena la nullità sopravvenuta dello stesso. Per questo motivo, anche in presenza di un contratto quadro valido ed efficace al tempo della sua sottoscrizione, sono nulli gli ordini di negoziazione impartiti in assenza di un contratto quadro che, per effetto di norme sopravvenute, avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto e avrebbe dovuto contenere determinate informazioni, a pena di nullità. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Torino- Int. Fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, obbligo di informazione c.d. continuativa, risarcimento del danno.

Data di riferimento: 
22/12/2010

Tribunale di Torino, 22 dicembre 2010 - dott.ssa Stefania Tassone

L'art. 21 T.U.F. in correlazione all'art. 28 del reg. Consob n. 11522/98, ratione temporis applicabile, prevede in capo all'intermediario un obbligo di informativa sulla natura e sulle caratteristiche del titolo che si estende unicamente fino al momento dell'investimento. Non grava invece sull'intermediario l'obbligo di monitorare l'andamento del titolo al fine di informare l'investitore delle eventuali perdite di valore del titolo verificatesi dopo l'acquisto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Non si può fare applicazione di norme sopravvenute, quali il reg. Consob n. 16190/2007 emanato in attuazione della direttiva c.d. Mifid, al fine di interpretare gli obblighi informativi imposti dall'art. 21 T.U.F. in correlazione con il reg. Consob n. 11522/98. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Con l'adesione al Consorzio PattiChiari, gli istituti di credito assumono nei confronti dei propri clienti ( con le tempistiche e modalità previste dal Regolamento del Consorzio) specifici obblighi informativi, diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento, che si estendono all'obbligo di informazione continuativa sulle variazioni significative del livello di rischio subite dal titolo dopo l'acquisto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Benché l'ordine di negoziazione costituisca atto esecutivo a valle del precedente contratto-quadro e si configuri quale mero atto unilaterale del cliente, possono essere apposte ad esso clausole pattizie, che, se firmate da entrambe le parti, hanno l'effetto di produrre obblighi di natura contrattuale in capo alle stesse. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Mancato adeguamento della documentazione contrattuale e nullità sopravvenuta.

Data di riferimento: 
15/12/2010

Tribunale Torino, 15 dicembre 2010 - Pres. Toscano - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro di negoziazione - Mancato aggiornamento nei termini stabiliti da nuove norme regolamenta della Consob - Nullità sopravvenuta - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Ordine d'acquisto privo di forma scritta - Nullità non prevista.

Intermediazione finanziaria - Esonero dall'osservanza di alcune regole nei confronti di operatori qualificati - Fattispecie di operatore qualificato.

La Delibera Consob 1 marzo, n. 12409 prevedeva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore gli intermediari si adeguassero agli obblighi derivanti dalle integrazioni di cui all'art. 30 della Delibera Consob 1 luglio 1998, n. 11522 concernente i contenuti dei contratti di negoziazione da stipulare in forma scritta (termine poi portato al 31 dicembre 2000 in sèguito a Delibera Consob 6 settembre 2000 n. 12716); tuttavia, dall'eventuale violazione dell'obbligo di adeguamento non potrebbe conseguire una nullità dei contratti di negoziazione anteriori alle nuove norme del 1998, non potendosi configurare un vizio di forma sopravvenuto, avuto riguardo alla irretroattività delle norme regolamentari e alla loro ininfluenza sulla normativa previgente. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

La forma scritta ‘ad substantiam' è stabilita unicamente per la stipulazione del contratto quadro di negoziazione, non anche per i singoli ordini che hanno natura esecutiva dello stesso. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

T. Mondovì - Int. fin.- Contratto quadro e sottoscrizione di entrambe le parti.

Data di riferimento: 
09/11/2010

Tribunale Mondovì, 09 novembre 2010 - Pres. Gandolfo - Est. Magri.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Nullità.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva - Clausola Vessatoria.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Produzione in giudizio.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Convalida.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Ordini di investimento.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Obblighi restitutori - Titoli - Cedole.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Interessi legali - Buona fede.

La forma scritta per il contratto di investimento prevista all'art. 23 t.u.f. è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata)

La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto, né dal comportamento processuale delle parti o da altri mezzi probatori ivi compresa la dichiarazione confessoria. (pf) (riproduzione riservata)