obblighi intermediario
Trib. Milano- Int. fin.- Violazione degli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 e risoluzione del contratto.
Tribunale Milano, 29 settembre 2011 - Pres. Margherita Monte - Est. Antonella Cozzi.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla singola operazione - Violazione - Distinzione ed autonomia delle prescrizioni contenute negli articoli 28 e 29 regolamento Consob 11522 del 1998.
Possono dar luogo alle risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno in via autonoma e distinta sia la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 28 reg. Consob 11522/98, sia la violazione di quelli previsti dall'articolo 29 del medesimo regolamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Appello Milano - Int. fin.- Operatore qualificato, dichiarazione, oggetto sociale e volume degli affari della società cliente.
Appello Milano, 07 settembre 2011 - Pres. Tarantola - Est. Cinzia Zoia.
Contratti derivati - Operatore qualificato - Dichiarazione ex art. 31 reg. intermediari - Discordanza tra realtà e dichiarazione - Onere della prova - Sussiste.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Dichiarazione ex art. 31 reg. intermediari - Mancata dimostrazione della difformità della dichiarazione rispetto alla realtà - Idoneità ad attestare la qualifica di operatore qualificato - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Competenza ed esperienza - Oggetto sociale - Irrilevanza - Volume d'affari e dimensioni della società - Rilevanza.
Intermediazione finanziaria - Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede - Specificità della deduzione e delle allegazioni - Necessità.
La asserita discordanza tra la situazione reale e il contenuto ricognitivo della dichiarazione del legale rappresentante di una società che ne attesti la qualità di operatore qualificato (per la sua specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati) a norma dell'art. 31 reg. Consob 11522/98, pur non dovendo essere verificata dalla banca, può essere dedotta, comportando peraltro l'onere, per il deducente, di specifica allegazione e prova. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
In difetto di conferenti allegazioni e di prova circa la difformità della dichiarazione resa rispetto alla realtà dalla stessa rappresentata, la dichiarazione del legale rappresentante della società è sufficiente ad attestare in capo al soggetto rappresentato la qualità di operatore qualificato, con applicazione del conseguente regime di legge che esclude la applicazione degli artt. 27, 28 e 29 del regolamento. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Intermediazione finanziaria - Presenza di commissioni implicite e difetto di trasparenza.
Tribunale di Udine, 1 luglio 2011- Pres. rel. dott. G. Pellizzoni, giud. dott. F. Venier, giud. dott.ssa M. Grisafi.
L'esistenza, in un contratto, di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L' adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
T. Novara - Int. fin. - Obbligazioni Lehman Brothers, previsione del default e rilevanza della valutazione di rating.
Tribunale Novara, 23 giugno 2011 - - Est. Felice.
Doveri informativi dell'intermediario - Rilevanza della valutazione di rating - Margine di sicurezza previsto dal "Consorzio patti chiari" - Obbligazioni Lehman Brothers - Tempestiva previsione del default - Impossibilità.
La permanenza di un rating rimasto invariato all'interno del margine di sicurezza previsto dal "Consorzio patti chiari" sino ai giorni immediatamente antecedenti al default nonché la assoluta incertezza e impraticabilità di criteri di valutazione del rischio diversi dalla valutazione di rating (quali l'andamento dei crediti default swap) costituiscono circostanze sufficienti per ritenere che gli intermediari non fossero tenuti a cogliere tempestivamente il rischio di default delle obbligazioni Lehman Brothers al fine di informare i clienti per tempo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Remigio Belcredi
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Torino - Int. fin. - Dichiarazione di operatore qualificato e dovere dell'intermediario di verifica della firma.
Tribunale Torino, 13 giugno 2011 - Pres. Giovanna Carla Dominici - Est. Maria Dolores Grillo.
Intermediazione finanziaria - Diligenza dell'intermediario - Dichiarazione di operatore qualificato ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Dovere di verifica dei poteri - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Omessa sottoscrizione della dichiarazione ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Valutazione dell'adeguatezza dell'operazione - Contratti swap - Inadeguatezza - Sussistenza - Volume d'affari della società - Irrilevanza.
Collocamento di strumenti finanziari - Nozione - Estensione alla fattispecie di negoziazione - Esclusione.
L'intermediario che opera con diligenza deve essere in condizione di verificare (ad esempio mediante gli specimen di firma) i poteri di colui che, in rappresentanza della società, sottoscrive la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Premesso che, in mancanza di valida sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998, l'intermediario ha l'onere di valutare di volta in volta l'adeguatezza dell'operazione compiuta dall'investitore, non può ritenersi adeguata la sottoscrizione di swap da parte di un'impresa che non era solita operare sui mercati finanziari, non avendo a tal fine rilevanza l'ammontare del fatturato della stessa (nella specie di circa 5 milioni di euro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
App. Milano - Int. fin.- Ricerca di titoli ad alto rendimento e profilo di rischio dell'investitore.
Appello Milano, 26 maggio 2011 - Pres. Patrone - Est. Maria Rosaria Sodano.
Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Conflitto di interessi - Operazione inadeguata - Specificità dell'informazione - Modalità.
Intermediazione finanziaria - Profilo di rischio dell'investitore - Atteggiamento propositivo e ricerca di titoli ad alto rendimento - Deduzione di un elevato profilo di rischio - Insufficienza.
L'informazione per cui l'operazione sarebbe stata eseguita "fuori dai mercati regolamentari" e che "l'operazione era in conflitto di interessi" è del tutto insufficiente ad integrare il disposto normativo di cui agli articoli 21 e 27 del TUF che, come è noto, impone all'intermediario l'obbligo di comunicare al cliente non soltanto la sussistenza del conflitto di interesse ma anche la sua natura ed estensione, non bastando, a tal fine, il riferimento a regole e principi generali o il ricorso a mere clausole di stile. Quanto alla inadeguatezza dell'operazione, l'intermediario ha l'obbligo di indicare sotto quale specifico aspetto l'operazione di investimento che si appresta a compiere è da considerarsi inadeguata, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell'investitore di un modulo non idoneo a renderlo con dovizia di particolari edotto dell'alta rischiosità dei titoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La circostanza che l'investitore, nei rapporti con l'intermediario, si sia dimostrato particolarmente propositivo nell'acquisto di titoli ad alto rendimento non è sufficiente a dedurne un elevato profilo di rischio ed una specifica esperienza in strumenti finanziari. (Paola Pontanari) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paola Pontanari
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Milano - Int. fin.- Operazione inadeguata, contenuto dell’informazione e onere della prova.
Tribunale Milano, 20 maggio 2011 - - Pres., est. Laura Cosentini.
Diritto finanziazio - Obbligazioni Cirio - Investitore non speculativo - Obbligo di informazione specifica - Clausola di non adeguatezza - Irrilevanza.
Le ragioni di inopportunità e inadeguatezza di cui all'art. 29 del Reg. Consob n. 11522/98 non possono essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato, non evidenziato graficamente nè personalizzato nella modulistica, ove sia definiti inadeguata "... l'operatività oggetto di incarico ... sulla base delle informazioni in possesso sul conto dei clienti ... con riferimento agli investimenti effettuati"; l'intermediario cui incombe l'onere di provare l'assolvimento degli obblighi informativi deve dimostrare di avere rappresentato al cliente le ragioni dell'inadeguatezza, illustrando tutte quelle caratteristiche del prodotto. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Grassano
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
App. Napoli- Int. fin.- Cointestazione di conto corrente e litisconsorzio necessario.
Appello Napoli, 19 maggio 2011 - Pres. Carmelinda - Est. Valeria Migliucci.
Controcorrente bancario - Cointestatari - Solidarietà attiva e passiva - Litis consorzio necessario - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Rifiuto dell'investitore di fornire indicazioni sul profilo di rischio - Dovere dell'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione - Sussistenza - Mancanza di elementi di valutazione - Propensione al rischio minima.
Intermediazione finanziaria - Vendita in contropartita diretta dei titoli rischiosi - Vendita fuori dei mercati regolamentati - Violazione del divieto di compiere operazioni in conflitto di interessi - Sussistenza.
Tra i cointestatari del conto corrente non vi è un liticonsorzio necessario essendo essi legati da una posizione di solidarietà attiva e passiva che non da luogo a contraddittorio necessario.
Il Rifiuto dell'investitore a fornire indicazioni sul profilo di rischio non esonera l'intermediario dalla valutazione della adeguatezza dell'operazione, basandosi sulle notizie che possa comunque ricavare da elementi indicatori quali l'età, la professione del cliente, e la sua precedente attività d'investimento. In mancanza di elementi sufficienti la banca in applicazione del principio della diligenza deve agire in base alla massima cautela presumendo che la propensione al rischio del soggetto sia minima. (Francesco Luongo) (riproduzione riservata)
T. Lecce - Int. fin. - Operatore qualificato, onere di diligenza correttezza e trasparenza dell'intermediario.
Tribunale Lecce, 09 maggio 2011 - - Pres., est. Silvestrini.
Operatore qualificato - Effetti della dichiarazione di - Onere della prova - Conoscenza da parte dell'intermediario delle caratteristiche del cliente.
Operatore qualificato - Doveri di comportamento dell'intermediario - Diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio gli interessi del cliente - Sussistenza - Logica antagonista del contratto di scambio - Cooperazione nell'interesse altrui - Caratteristiche del servizio riservato a soggetti abilitati.
Intermediazione finanziaria - Operazioni in strumenti derivati - Caratteristiche - Vantaggiosità per il cliente - Necessità - Costi di transazione sproporzionati - Sostituzione di contratto IRS.
L'investitore, per sottrarsi alle conseguenze della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 31, reg. Consob n. 11522 del 1998, deve allegare e provare che l'intermediario sapeva o doveva sapere di entrare in contatto con un ente privo della conoscenza necessaria per essere considerato operatore qualificato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Anche nei rapporti intrattenuti con operatori qualificati l'intermediario deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dall'articolo 21 del TUF e deve quindi "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti"; nell'ambito dei servizi di investimento, la logica "antagonista" del contratto di scambio deve, infatti, cedere il posto (anche quando l'intermediario negozia in proprio con un cliente) alla cooperazione nell'interesse altrui, regola, questa, immanente alla prestazione di un servizio riservato soltanto a soggetti abilitati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Trib. Perugia - Int. fin.- Inadeguatezza dell'operazione posta in essere da dipendente della banca intermediaria.
Tribunale Perugia, 07 maggio 2011 - Pres. Rana - Est. Arianna De Martino.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni argentine per il 40% del portafoglio da parte di investitori con basso profilo di rischio - Inadeguatezza dell'operazione - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni argentine - Valutazione di adeguatezza - Precedente acquisto di obbligazioni a rischio - Rilevanza - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni argentine - Valutazione di adeguatezza - Qualifica di bancario da parte dell'investitore - Rilevanza - Esclusione.
Deve considerarsi inadeguato l'investimento in obbligazioni argentine, che impegni circa il 40% del portafoglio detenuto da coppia di coniugi, i quali all'epoca dell'investimento rivestano la qualità di pensionati e siano inoltre di età prossima ai settanta anni e privi di competenza specifica in materia mobiliare. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)
In relazione all'acquisto di obbligazioni argentine, il fatto che gli stessi investitori avessero acquistato, pochi giorni prima, obbligazioni Parmalat non fa venire meno l'inadeguatezza dell'operazione. Tale circostanza, se da un lato non vale per ciò solo a rendere gli acquirenti operatori qualificati ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob, dall'altro rende ancor più grave l'inadempimento del dovere di segnalazione dell'inadeguatezza da parte dell'istituto bancario, il quale avrebbe dovuto avvertire gli investitori della non congruità dell'operazione anche con riferimento alla composizione del portafoglio. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)

