Corte d'Appello di Milano


App. Milano - Dichiarazione di fallimento ad istanza del PM e violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice.

Data di riferimento: 
07/10/2011

Appello Milano, 07 ottobre 2011 - Pres. Urbano - Est. Barbuto.

Dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Segnalazione del tribunale fallimentare - Principi di terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare - Violazione.

L'esigenza di assicurare la terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare, emergente dalla lettura costituzionalmente orientata (articolo 111 Cost.) degli articoli 6 e 7, legge fallimentare, porta ad escludere che l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento possa essere assunta su segnalazione proveniente dallo stesso tribunale fallimentare. Qualora, infatti, la segnalazione al pubblico ministero promani dallo stesso tribunale fallimentare, acquisita in esito all'istruttoria prefallimentare conclusasi con un non luogo provvedere per desistenza del creditore ricorrente, detta iniziativa è evidentemente frutto di una valutazione discrezionale del tribunale a seguito della quale il pubblico ministero svolge un ruolo di impulso meramente formale, in quanto trasmette al tribunale fallimentare un dato (l'insolvenza dell'imprenditore) che il tribunale ha già ben conosciuto e conosce. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata. Vedasi nella stessa rivista la nota di Franco Benassi)

Appello Milano - Int. fin.- Operatore qualificato, dichiarazione, oggetto sociale e volume degli affari della società cliente.

Data di riferimento: 
07/09/2011

Appello Milano, 07 settembre 2011 - Pres. Tarantola - Est. Cinzia Zoia.

Contratti derivati - Operatore qualificato - Dichiarazione ex art. 31 reg. intermediari - Discordanza tra realtà e dichiarazione - Onere della prova - Sussiste.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Dichiarazione ex art. 31 reg. intermediari - Mancata dimostrazione della difformità della dichiarazione rispetto alla realtà - Idoneità ad attestare la qualifica di operatore qualificato - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Competenza ed esperienza - Oggetto sociale - Irrilevanza - Volume d'affari e dimensioni della società - Rilevanza.

Intermediazione finanziaria - Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede - Specificità della deduzione e delle allegazioni - Necessità.

La asserita discordanza tra la situazione reale e il contenuto ricognitivo della dichiarazione del legale rappresentante di una società che ne attesti la qualità di operatore qualificato (per la sua specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati) a norma dell'art. 31 reg. Consob 11522/98, pur non dovendo essere verificata dalla banca, può essere dedotta, comportando peraltro l'onere, per il deducente, di specifica allegazione e prova. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)

In difetto di conferenti allegazioni e di prova circa la difformità della dichiarazione resa rispetto alla realtà dalla stessa rappresentata, la dichiarazione del legale rappresentante della società è sufficiente ad attestare in capo al soggetto rappresentato la qualità di operatore qualificato, con applicazione del conseguente regime di legge che esclude la applicazione degli artt. 27, 28 e 29 del regolamento. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Milano - Revoca della procedura di concordato preventivo,

Data di riferimento: 
29/06/2011

Appello Milano, 29 giugno 2011 - Pres. Urbano - Est. Maria Beatrice Valdatta.

Concordato preventivo - Procedimento - Natura incidentale nell'ambito della procedura fallimentare - Sospensione impropria - Conseguenze.

Concordato preventivo - Revoca della procedura ex articolo 173 LF - Modifiche la domanda - Esclusione.

Concordato preventivo - Revoca della procedura - Falsa rappresentazione della realtà - Inganno potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei creditori - Esistenza in concreto del pregiudizio - Irrilevanza.

La procedura concordataria si pone come un procedimento incidentale nell'ambito della procedura fallimentare e da' luogo ad una sospensione impropria della stessa la quale riprende se la procedura concordataria viene meno. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

La procedura ex art. 173, legge fallimentare rende inoperante la procedura di concordato preventivo con la conseguenza che non possono essere introdotte modifiche a proposte che riguardino una procedura che non é in corso. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

Ai fini della revoca della procedura di concordato preventivo é condizione sufficiente una falsa rappresentazione della realtà chi si sostanzi in un inganno potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei creditori senza che si debba indagare sull'esistenza o meno in concreto del pregiudizio. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Corte d'Appello Milano - Accordo di ristrutturazione dei debiti e pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento.

Data di riferimento: 
21/06/2011

Appello Milano, 21 giugno 2011 - Pres. Fabrizi - Est. Maria Beatrice Valdatta.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Divieto di prosecuzione del procedimento per dichiarazione di fallimento - Esclusione.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Contemporanea pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Presupposti - Natura irreversibile della crisi.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Genericità della proposta - Omessa indicazione dei creditori - Inadeguatezza della relazione del professionista - Fattispecie.

La presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non impedisce l'inizio o la prosecuzione di un procedimento per dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di contemporanea pendenza dei procedimenti di ristrutturazione dei debiti e per dichiarazione di fallimento, si potrà far luogo alla dichiarazione di fallimento solo qualora la crisi in cui versa il debitore sia irreversibile, dovendosi altrimenti dar corso alla prima procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È inammissibile una proposta di ristrutturazione dei debiti eccessivamente generica, nella quale non vengono indicati in modo specifico i creditori e nella quale la relazione del professionista contenga riserve sui dati di bilancio e non si esprima in modo convincente sulla sua fattibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

App. Milano - Int. fin.- Ricerca di titoli ad alto rendimento e profilo di rischio dell'investitore.

Data di riferimento: 
26/05/2011

Appello Milano, 26 maggio 2011 - Pres. Patrone - Est. Maria Rosaria Sodano.

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Conflitto di interessi - Operazione inadeguata - Specificità dell'informazione - Modalità.

Intermediazione finanziaria - Profilo di rischio dell'investitore - Atteggiamento propositivo e ricerca di titoli ad alto rendimento - Deduzione di un elevato profilo di rischio - Insufficienza.

L'informazione per cui l'operazione sarebbe stata eseguita "fuori dai mercati regolamentari" e che "l'operazione era in conflitto di interessi" è del tutto insufficiente ad integrare il disposto normativo di cui agli articoli 21 e 27 del TUF che, come è noto, impone all'intermediario l'obbligo di comunicare al cliente non soltanto la sussistenza del conflitto di interesse ma anche la sua natura ed estensione, non bastando, a tal fine, il riferimento a regole e principi generali o il ricorso a mere clausole di stile. Quanto alla inadeguatezza dell'operazione, l'intermediario ha l'obbligo di indicare sotto quale specifico aspetto l'operazione di investimento che si appresta a compiere è da considerarsi inadeguata, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell'investitore di un modulo non idoneo a renderlo con dovizia di particolari edotto dell'alta rischiosità dei titoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che l'investitore, nei rapporti con l'intermediario, si sia dimostrato particolarmente propositivo nell'acquisto di titoli ad alto rendimento non è sufficiente a dedurne un elevato profilo di rischio ed una specifica esperienza in strumenti finanziari. (Paola Pontanari) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Pontanari

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Corte Appello Milano – Provvisoria esecutività della sentenza di condanna conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria.

Data di riferimento: 
12/05/2011

Corte di Appello di Milano - Provvisoria esecutività della sentenza di condanna conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria

Corte di Appello di Milano, 12 maggio 2011 - Pres., est. Ines Marini.

Al fine di anticipare, in via provvisoria, l'esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza che abbia natura costitutiva (tra le quali senz'altro rientra quella di accoglimento dell'azione di revocatoria fallimentare), occorre distinguere in concreto, volta per volta, le statuizioni di condanna meramente dipendenti dall'effetto costitutivo da quelle che, invece, a tale effetto sono legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico, cosicché, in tale ultima ipotesi, non possa configurarsi la possibilità di scindere i capi costitutivi principali da quelli condannatori consequenziali, le cui statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La condanna al pagamento delle somme afferenti agli atti oggetto di revocatoria, pur indubbiamente dipendente dalla pronuncia costitutiva di accertamento della loro inefficacia, non si pone in un rapporto di corrispettività sinallagmatica con quest'ultima, cosicché la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ben può essere riferita alle statuizioni di condanna in essa contenute. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Milano - Iniziativa del PM per la dichiarazione di fallimento, tassatività dei casi previsti dalla legge.

Data di riferimento: 
02/12/2010

Appello Milano, 02 dicembre 2010 - Pres. Urbano - Est. Erminia Lombardi.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Notifica dell'istanza e del decreto del tribunale - Notifica a mezzo polizia giudiziaria - Nullità - Costituzione in giudizio della parte - Sanatoria.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Tassatività dei casi previsti dall'articolo 7 l.f.- Nozione di procedimento penale.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Casi previsti dall'articolo sette, n. 1 l.f. - Interpretazione del termine "ovvero" - Rilievo dell'insolvenza che emerga dalla pendenza di un procedimento penale nel quale è parte dell'imprenditore - Necessità.

Deve ritenersi inesistente la notificazione dell'istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero e del relativo decreto del tribunale di fissazione dell'udienza che sia stata eseguita non dall'ufficiale giudiziario ma dalla polizia giudiziaria. La costituzione in giudizio della parte è comunque idonea a sanare detto vizio, sia pure con effetto ex nunc. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Milano - Revocatorie dei beni offerti al concordato e fattibilità del piano.

Data di riferimento: 
29/04/2010

Corte d'Appello di Milano, 29 aprile 2010 - Pres. Urbano - Est. Barbuto.
Segnalazione dell'Avv. Filippo Canepa

Concordato preventivo - Acquisizione di beni necessari al soddisfacimento dei creditori - Fattibilità del piano - Eventualità di azioni revocatorie - Irrilevanza - Verifica in concreto della praticabilità delle vendite - Necessità.

Concordato preventivo - Proposta che preveda lo stralcio degli interessi - Eccezione di inammissibilità della proposta - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Eccezione dei creditori - Necessità.

Nel concordato preventivo, il rischio meramente potenziale di azioni revocatorie relative ai beni che dovrebbero pervenire alla procedura per costituirne parte dell'attivo liquidabile a favore dei creditori non è di per sé sufficiente a formulare una prognosi negativa della fattibilità del piano, dovendosi verificare in concreto la possibilità di alienazione di detti beni dando corso alle operazioni di vendita. (fb) (riproduzione riservata)

Poiché spetta ai creditori la valutazione comparativa tra la proposta di concordato preventivo e le alternative realizzabili con il fallimento, ad essi spetta di eccepire l'eventuale inammissibilità della proposta che prospetti lo stralcio degli interessi, con la conseguenza che la relativa eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

App. Milano- Int. fin. - Acquisto di obbligazioni a prezzo pari alla metà del valore nominale, operazione speculativa.

Data di riferimento: 
28/04/2010

Corte d'Appello di Milano, 28 aprile 2010 - Pres. Di Leo - Est. Bonaretti.
Segnalazione della Dott.ssa Michela Boccardo

Intermediazione finanziaria - Informazione relativa al titolo negoziato - Acquisto di obbligazioni ad un valore pari alla metà del loro valore - Operazione a carattere speculativo - Informazione relativa al rischio relativo a paesi emergenti ed alla esecuzione delle operazioni fuori dai mercati regolamentati - Adeguatezza.

L'acquisto di una obbligazione ad un prezzo pari a quasi la metà del suo valore nominale rende palesi le caratteristiche speculative dell'operazione. In questo caso le ulteriori informazioni trasmesse per iscritto all'investitore in relazione all'effettuazione dell'operazione fuori dai mercati regolamentati ed ai rischi connessi alle obbligazioni emesse da Paesi emergenti sono sufficienti a ritenere pienamente rispettati i doveri informativi che gravano sull'intermediario. (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Milano - Fallimento, incompetenza, impulso e prosecuzione del processo.

Data di riferimento: 
26/03/2010

Corte d'Appello di Milano, 26 marzo 2010 - Pres. Urbano - Rel. Roggero.
Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice

Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Estinzione per inattività delle parti - Insussistenza - Definizione d'ufficio del procedimento - Necessità.

La procedura per la dichiarazione di fallimento non è un procedimento di parti ma è permeato di prevalenti poteri d'ufficio in relazione alla sua finalità pubblicistica, sicché prescinde dall'impulso di parte. Pertanto, presentato un ricorso per dichiarazione di fallimento e dichiarata l'incompetenza da parte del tribunale adìto, ovvero dichiarata la competenza di altro tribunale dalla Suprema Corte a seguito di regolamento di competenza, indipendentemente dall'inerzia, dalla volontà e dalla diligenza della parte, il processo, che non conosce estinzione ai sensi degli artt. 307 e 310 codice procedura civile, non può non persistere fino a che il fascicolo pervenga al tribunale dichiarato competente a pronunciarsi sull'istanza di fallimento e detto organo emani la sua decisione definendo il processo stesso. (ns) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, dalla rivista on.line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)