Corte d'Appello di Milano – Concordato preventivo liquidatorio: azione di risoluzione proposta anticipatamente rispetto al termine iniziale di un anno dall'ultimo adempimento previsto dall'art. 186 L.F.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/12/2021

Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 16 dicembre 2021 – Pres. Rev. Vinicia Licia Serena Calendino, Cons. Anna Mantovani e Irene Lupo.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Omologazione – Fase dell'esecuzione – Creditore - Previsione di insufficiente realizzo – Istanza di risoluzione – Proposizione anticipata rispetto alla previsione temporale di cui all'art. 186 L.F. - Non ricorrenza di una delle ipotesi eccezionali che la consentono – Inaccoglibilità.

La rigorosa previsione del dies ad quem ex art.186 LF , che prevede che il ricorso per la risoluzione del concordato debba proporsi entro un anno della scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento, si deve ritenere possa  essere superata esclusivamente in ipotesi eccezionali, consistenti in una conclamata e irreversibile impossibilità di adempiere da parte della società debitrice, e cioè, in particolare in caso di concordato liquidatorio, nelle oggettive ipotesi di distruzione dei beni aziendali per caso fortuito ed assenza di adeguate coperture assicurative, di intervenuta impossibilità di vendita dell'unico asset immobiliare per perimento totale o parziale della cosa o per cambio di status giuridico amministrativo o di mutamento definitivo di destinazione d'uso; trattasi infatti di casi nei quali, all’evidenza, si configura un’irreversibile impossibilità di adempiere, perimetro entro il quale- la Corte di legittimità circoscrive l'anticipata risoluzione del concordato rispetto alla suindicata previsione del legislatore [nello specifico la Corte territoriale ha confermato la decisione del tribunale in quanto la richiesta di risoluzione, formulata dal creditore anticipatamente rispetto alla tempistica prevista dall'art. 186 L.F. era basata solo sulla previsione da parte sua che la somma che si sarebbe potuta conseguire a seguito della vendita dell'unico Asset di proprietà della proponente il concordato sarebbe risultata notevolmente inferiore rispetto a quanto ipotizzato nel piano, onde non sarebbe risultato possibile soddisfare se stesso e gli altri creditori, in particolare i chirografari, nella percentuale che si era, nel piano, preventivato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26525.pdf

[con riferimento alla decisione appellata, cfr, in questa rivista: Tribunale di Milano, Sez. II civ. - Fallimentare, 23 settembre 2021 https://www.unijuris.it/node/5874].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: