Corte d'Appello di Napoli
App. Napoli- Int. fin.- Cointestazione di conto corrente e litisconsorzio necessario.
Appello Napoli, 19 maggio 2011 - Pres. Carmelinda - Est. Valeria Migliucci.
Controcorrente bancario - Cointestatari - Solidarietà attiva e passiva - Litis consorzio necessario - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Rifiuto dell'investitore di fornire indicazioni sul profilo di rischio - Dovere dell'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione - Sussistenza - Mancanza di elementi di valutazione - Propensione al rischio minima.
Intermediazione finanziaria - Vendita in contropartita diretta dei titoli rischiosi - Vendita fuori dei mercati regolamentati - Violazione del divieto di compiere operazioni in conflitto di interessi - Sussistenza.
Tra i cointestatari del conto corrente non vi è un liticonsorzio necessario essendo essi legati da una posizione di solidarietà attiva e passiva che non da luogo a contraddittorio necessario.
Il Rifiuto dell'investitore a fornire indicazioni sul profilo di rischio non esonera l'intermediario dalla valutazione della adeguatezza dell'operazione, basandosi sulle notizie che possa comunque ricavare da elementi indicatori quali l'età, la professione del cliente, e la sua precedente attività d'investimento. In mancanza di elementi sufficienti la banca in applicazione del principio della diligenza deve agire in base alla massima cautela presumendo che la propensione al rischio del soggetto sia minima. (Francesco Luongo) (riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Napoli - Dichiarazione di fallimento su istanza di creditore non munito di titolo esecutivo - Ammissibilità.
Corte d'Appello di Napoli, 28 aprile 2010 - Pres. Lipani - Est. Maria Rosaria Castiglione Morelli
Esiste la legittimazione del creditore istante a richiedere il fallimento nell'ipotesi in cui non sia munito di titolo esecutivo e ciò in quanto il giudizio per la dichiarazione di fallimento non comporta un accertamento del diritto del creditore istante, ma la verifica incidenter tantum da parte del Tribunale cui viene proposta l'istanza della sussistenza di una ragione di credito. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
App. Napoli - Int. fin.- Obbligazioni Parmalat, obbligo di prospetto e onere della prova.
Appello Napoli, 04 novembre 2010 - - Pres., est. Frallicciardi.
Intermediazione finanziaria - Obbligazione destinate ad investitori istituzionali - Cessione a normali investitori - Obbligo di prospetto - Insussistenza.
Doveri di diligenza dell'intermediario - Sollecitazione all'acquisto di obbligazioni Parmalat - Insussistenza.
Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri informativi dell'intermediario - Onere della prova - Nesso di causalità - Prova delle conseguenze con riferimento ad altri impieghi - Necessità.
Poiché le obbligazioni destinate ad investitori istituzionali sono esenti dall'obbligo del prospetto, detto obbligo non sussiste neppure nel caso in cui le obbligazioni in questione vengono cedute a normali investitori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non viola il dovere di diligenza l'intermediario che solleciti l'acquisto di obbligazioni Parmalat, prive di rating e non quotate sui mercati regolamentati ed emesse da società estera, in quanto il default del gruppo Parmalat si è rivelato inatteso e verosimilmente imprevedibile anche per una banca di provincia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'investitore il quale deduca la violazione di un obbligo di informazione da parte dell'intermediario deve provare il nesso di causalità tra la violazione ed il danno patito dimostrando, anche a mezzo di presunzioni, che ove fosse stato esaurientemente informato egli avrebbe desistito da quello specifico investimento. L'investitore deve altresì provare le conseguenze che il difetto di informazione abbia determinato con riferimento ad altri impieghi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Ilaria Malagrida
Corte d'Appello di Napoli - Reclamo ex art. 18 L.F. - Regole applicabili - Fallimento e sospensione dei termini ex L.44/99
Corte d'Appello di Napoli, 22 luglio 2010 - Pres. Frallicciardi - Est. Rosa Pezzullo.
Al procedimento di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, regolato dalle norme di cui all'articolo 739 c.p.c. e definito con sentenza a norma dell'articolo 18, comma 10° della Legge Fallimentare, devono ritenersi applicabili in via analogica tutte le norme che assicurano il rispetto del contraddittorio, l'utile esercizio del diritto di difesa, nonché le previsioni di cui all'articolo 164 c.p.c. e di cui all'articolo 348 c.p.c.. (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)
Nel procedimento di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, se la parte reclamante non compare alla prima udienza il Collegio rinvia la causa a una prossima udienza ai sensi dell'articolo 348, 2° comma c.p.c.. (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)
La sospensione dei termini prevista dall'articolo 20 della Legge 23 febbraio 1999 n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) non si applica alla procedura prefallimentare (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Napoli - Azione revocatoria delle rimesse in conto corrente e mediazione.
Corte d'Appello di Napoli, 15 luglio 2010 - Pres. Annunziata - Est. Forgillo.
L'estensibilità del procedimento di mediazione a materia quale quella fallimentare presidiata da rito e regole tendenzialmente incompatibili con la natura del predetto procedimento è dubbia; non rientrano in ogni caso fra le controversie alle quali si applicano le norme sulla mediazione le revocatorie bancarie ex art. 67 l.f.
Corte d'Appello di Napoli - Procedimento per dichiarazione di fallimento e sospensione cautelare degli amministratori.
Corte d'Appello di Napoli, 31 marzo 2010 - Pres. Frallicciardi - Rel. Celentano - Pastificio Carmine Russo S.p.a., Reclamante - Fallimento Pastificio Carmine Russo S.p.a., Resistente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa - Revoca degli amministratori di società - Effetti e contenuto del provvedimento - Reclamo avverso la sentenza di fallimento.
Società - Iscrizione nel registro delle imprese - Ufficio territorialmente competente per l'iscrizione - Sede effettiva.
Società - Iscrizione nel registro delle imprese - Pluralità di sedi - Sede effettiva - Sede effettiva diversa da quella risultante dal registro delle imprese - Non opponibilità a terzi.
Fallimento - Rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Condanna alle spese di giudizio - Irrilevanza di una statuizione sulle spese giudiziali.
La revoca disposta in via cautelare dal tribunale, nel corso di un procedimento prefallimentare, di tutti gli amministratori della società reclamante - compreso il presidente del consiglio d'amministrazione, che di tale società ha la rappresentanza legale - possiede, in considerazione della sua essenziale provvisorietà e nonostante il nomen iuris attribuitole dal primo giudice, il contenuto e gli effetti di una sospensione, la quale cessa per effetto della sentenza di fallimento impugnata. (gc) (riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Napoli - Vittime dell'usura ed oggetto della sospensione dei termini di pagamento.
Corte d'Appello di Napoli, 9 dicembre 2009 - Pres. Dacomo - Rel. Celentano.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Applicabilità ai debiti di natura civilista in genere - Esclusione.
Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Sospensione dei termini per i pagamenti da parte dei beneficiari - Debiti pecuniari - Applicabilità.
La moratoria prevista dagli artt. 3, 4, 6, 8 e 20, I° comma, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) non riguarda la scadenza dei termini di pagamento dei debiti pecuniari di natura civilista diversi dai "ratei dei mutui bancari e ipotecari", espressamente considerati dal primo comma. (gc) (riproduzione riservata)
La sospensione prevista dal terzo comma dell' art. 20 della legge n. 44 del 1999 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) riguarda anche i termini di pagamento dei debiti pecuniari, la cui scadenza importa la decadenza del debitore dal c.d. beneficio del termine. (gc) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Napoli - Revoca del concordato preventivo: procedimento e valutazione del tribunale.
Corte d'Appello di Napoli, 21 luglio 2009 - Pres. De Donato - Rel. Maria R. Castiglione Morelli.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Concordato preventivo - Revoca per atti fraudolenti - Procedimento - Parere e impulso del commissario giudiziale - Necessità.
Concordato preventivo - Revoca per atti fraudolenti - Poteri di esame del Tribunale - Riesame della fattibilità del piano - Esclusione.
Nell'ambito del procedimento di revoca del concordato preventivo previsto dall'art. 173 legge fall., pur non essendo prevista una vera e propria domanda di apertura, perché tale procedimento possa iniziare è necessaria una denuncia-dichiarazione del commissario giudiziale in ordine a fatti fraudolenti per i quali il Tribunale possa d'ufficio iniziare il procedimento medesimo. (fb)
L'art. 173 legge fall. non prevede, quale causa di revoca del concordato preventivo, il riesame da parte del Tribunale delle condizioni di fattibilità dell'originario piano concordatario e ciò in considerazione della natura eminentemente privatistica del nuovo concordato preventivo, nel quale è consentito all'imprenditore di modificare le condizioni della proposta fino all'adunanza dei creditori ed all'inizio delle operazioni di voto. (fb)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

