Corte d'Appello di Napoli – Presupposto perché la società che esercita la direzione o controllo su altra società, risulti, in caso di non corretta gestione societaria, responsabile del dissesto della società eterodiretta o controllata.

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Data di riferimento: 
08/06/2020

Corte d'Appello di Napoli, Sez. V civ. (già Sez. I civ. bis), 08 giugno 2020 – Pres. Paolo Celentano, Cons. Rel. Michelangelo Petruzziello, Cons. Ugo Candia.

Società o ente che esercita la direzione e il controllo su altre società – Gestione societaria svolta nel suo interesse – Illegittimo e antieconomico esercizio -  Sussistere della responsibilità ex art. 2497, comma 1, c.c. - Causazione di un danno per la società sottoposta - Presupposto necessario.

Società o ente che esercita la direzione il controllo su altre società – Gestione societaria - Risultato complessivo – Non causazione di danno o intervenuta riparazione dello stesso – Esenzione da responsabilità.

Fallimento di società controllata – Responsabilità ascrivibile alla società dominante -  Gestione societaria –  Svantaggi  e vantaggi rispettivamente a ciascuna derivati -  Circostanza decisiva -  Esclusione – Lesione patrimoniale della controllata -  Conseguenza determinante.

L’esercizio della direzione e del controllo, ancorché condotto nell’interesse imprenditoriale proprio della società o dell’ente controllante o di terzi, e finanche se svolto in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società eterodiretta, non è di per sé solo fonte della responsabilità contemplata dall’art. 2497, comma 1, c.c.. Perché  ricorra responsabilità da parte della società che esercita la direzione e il controllo occorre infatti che l’illegittimo ed antieconomico esercizio della gestione societaria da parte della stessa abbia danneggiato il patrimonio della società  eterodiretta e controllata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non vi è  responsabilità da parte della società dominante quando, alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e di coordinamento svolta,  emerge che la stessa non abbia prodotto alcun danno alla società sottoposta, ovvero emerge che,  laddove verificatosi, sia stato integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La lesione patrimoniale della società eterodiretta fallita, come causata dalla società dominante, non è in particolare immediatamente ravvisabile né nella circostanza che quest'ultima abbia conseguito vantaggi, né nel fatto che la società controllata non abbia conseguito utili, o sia finita in dissesto, o sia addirittura stata dichiarata fallita, ed il relativo passivo sia risultato superiore all’attivo liquidato o realizzabile. È necessaria, viceversa, la prova anzitutto dell’immediata e diretta incidenza causale che le scelte e le decisioni  adottate dalla società dominante abbiano avuto sulla gestione societaria ed imprenditoriale di quella controllata, ed in secondo luogo dell’effetto depauperativo che la loro attuazione abbia prodotto nei confronti della generica garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori ex art. 2740 c.c. della società controllata. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24298.pdf

[con riferimento alla consimile ipotesi della responsabilità nei confronti dei creditori sociali degli amministratori di società dichiarata fallita, per la cui sussistenza necessita che ricorra lo stesso presupposto della causazione del danno, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100https://www.unijuris.it/node/2606]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: