Corte di Cassazione (4157/2024) - Nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento non possono essere chiamati a testimoniare né il fallito persona fisica, né la persona fisica rappresentante legale delle persone giuridiche.

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Data di riferimento: 
15/02/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 febbraio 2024, n. 4157 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Angelina-Maria Perrino.

Fallimento - Controversie inerenti a rapporti patrimoniale - Fallito persona fisica- Incapacità a testimoniare - Applicabilità al legale rappresentante della persona giuridica - Contrarietà ai principi CEDU - Esclusione - Fondamento.

Il fallito, nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può testimoniare poiché, conservando la qualità di parte in senso sostanziale, opera nei suoi confronti il principio generale della relativa inconciliabilità con la veste di testimone, estensibile anche alla persona fisica che, per statuto, abbia la rappresentanza legale di quella giuridica, senza che ciò comporti alcuna contrarietà ai principi CEDU in ragione della applicabilità dell'art. 246 c.p.c. a tutte le parti. (Massima Ufficiale) [Nel caso della testimonianza resa dal rappresentante legale della persona giuridica l'inammissibilità ha una portata minore perché opera solo laddove la nullità sia eccepita al più tardi dopo la sua assunzione o all'udienza successiva in caso di mancata presenza del procuratore della parte interessata].

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-febbraio-2024-n-4157-pres-terrusi-est-perrino

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30907/CrisiImpresa?Il-legale-rappresentante-della-persona-giuridica-fallita-%C3%A8-incapace-a-testimoniare-su-questioni-inerenti-rapporti-economici-compresi-nel-fallimento

[i principi CEDU cui si è fatto nella massima riferimento sono quelli previsti dall'art. 6 volti a garantire il diritto ad un processo equo ed in particolare ad esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico e, quindi, ad assicurare la c.d. “parità delle armi”; il dettato dell'art. 246 c.p.c. prevede che “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: