Tribunale di Palermo


T. Palermo- Int. fin.- Grey market e indeterminatezza dell’oggetto della negoziazione.

Data di riferimento: 
14/01/2010

Tribunale di Palermo, 14 gennaio 2010 - Pres. Cristina Midulla - Rel. Paola Proto Pisani.
Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini

Intermediazione finanziaria - Grey market - Nullità dell'ordine per indeterminatezza dell'oggetto.

L'ordine di acquisto emesso nella fase del cd. grey market, prima dell'emissione del titolo negoziato (nelle specie obbligazioni Cirio Hld), deve ritenersi nullo per violazione dell'art. 1346 codice civile per indeterminatezza dell'oggetto ove non riporti l'indicazione di alcun riferimento alla società emittente, alla sua nazionalità lussemburghese e sia altresì mancante del codice ISIN oltre che dell'indicazione che la negoziazione aveva luogo al grey market. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Palermo - Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi, società controllata ed effettività dell'interesse.

Data di riferimento: 
25/02/2009

Tribunale di Palermo 25 febbraio 2009 - Pres. Maria Patrizia Spina - Rel. De Gregorio.
Segnalazione dell'Avv. Alessandro Palmigiano

Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Rapporto tra intermediario e società controllata dalla emittente - Irrilevanza.

Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Situazione potenziale di conflitto - Irrilevanza - Concreto interesse dell'intermediario - Necessità.

Deve escludersi l'astratta possibilità di un conflitto di interessi qualora l'intermediario non sia direttamente creditore della società che ha emesso le obbligazioni negoziate ma di una società da questa controllata. (fb)

Perché possa ritenersi esistente un conflitto di interessi non è sufficiente che il conflitto sia solo potenziale, essendo necessario che l'intermediario realizzi concretamente un interesse in conflitto con quello del cliente. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Trib. Palermo- Intermediazione finanziaria- Rischio relativo alla singola operazione e obbligo di informazione.

Data di riferimento: 
21/11/2008

Tribunale di Palermo, 21 novembre 2008 - Pres. Di Pisa - Rel. Daniela Galazzi.
Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini

Intermediazione finanziaria - Propensione al rischio media o alta - Doveri informativi relativi al livello di rischio della singola operazione - Sussistenza.

L'intermediario è tenuto a segnalare l'esistenza del grado di rischio dell'investimento e l'eventuale inadeguatezza dell'operazione anche ai clienti con propensione al rischio media o alta, tanto più nel caso in cui l'esperienza dei medesimi non possa essere valutata con riferimento alla loro pregressa operatività. (fb)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

 

Tribunale di Palermo - Opposizione a decreto ingiuntivo- Dimezzamento termini legali

Data di riferimento: 
05/03/2008

Tribunale di Palermo 5 marzo 2008 - Pres. Marino - Est. Daniela Galazzi.

Segnalazione dell'Avv. Marco Montalbano

Processo societario - Opposizione a decreto ingiuntivo - Dimezzamento automatico dei termini - Distinzione tra termini previsti dalla legge e termini modificabili dalle parti. 

L'art. 2, comma 3 del d. lgs. 5/03 prevede, per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria, il dimezzamento automatico dei termini e tale dimezzamento riguarda solo i termini previsti dalla legge e non quelli modificabili dalle parti. 

(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DIMEZZAMENTO AUTOMATICO DEI TERMINI

Data di riferimento: 
05/10/2007

Processo societario - Opposizione a decreto ingiuntivo - Dimezzamento automatico dei termini - Distinzione tra termini previsti dalla legge e termini modificabili dalle parti.

L'art. 2, comma 3 del d. lgs. 5/03 prevede, per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria, il dimezzamento automatico dei termini e tale dimezzamento riguarda solo i termini previsti dalla legge e non quelli modificabili dalle parti.

(sentenza e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)