Tribunale di Palermo – Concordato fallimentare: valutazione da svolgersi da parte del G.D. circa il contenuto della proposta del terzo per escludere in particolare la ricorrenza di un'ipotesi di abuso nell'utilizzo di quell'istituto.

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Data di riferimento: 
22/11/2023

Tribunale di Palermo, Sez. IV civ. - Procedure concorsuali, 22 novembre 2023 – Pres. Giuseppe Rini, Rel. Floriana Lupo, Giud. Giulio Corsini.  

Concordato fallimentare – Proposta presentata da un soggetto terzo – Riscontro della sua convenienza riservata i creditori – Natura della valutazione di competenza del tribunale – Accertamento in particolare volto ad escludere la ricorrenza di un'ipotesi di abuso del diritto.

Concordato fallimentare – Proposta del terzo – Eccedenza di attivo risultante al termine della procedura - Previsione del suo  poter essere volta a suo vantaggio – Integrale soddisfazione di tutti i creditori e di tutte le spese – Assunzione di un impegno in tal senso da parte dello stesso - Motivo che esclude la ricorrenza di un ipotesi di abuso del diritto.

La valutazione sul contenuto di una proposta di concordato fallimentare, per quanto concerne il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori sulla base del parere sui presumibili risultati della liquidazione espresso dal curatore e dal comitato dei creditori, mentre al giudice delegato spetta solo un controllo limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione, salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti, restando escluso ogni controllo nel merito ad eccezione dell'indagine sull'eventuale utilizzo  abusivo di quell'istituto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per la configurabilità dell'eventuale abuso dell'istituto del concordato fallimentare, non è sufficiente che la proposta appaia poco conveniente al debitore anche in relazione alle previste modalità di soddisfazione dei creditori, o che la stima dei beni sia ritenuta inadeguata, occorrendo invece che le modalità di utilizzazione del concordato rivelino l'intento di piegare tale strumento a finalità diverse da quelle per cui lo stesso è predisposto, che consistono nell'agevolare la soluzione anticipata della crisi d'impresa mediante una soluzione che tuteli i diritti dei creditori con le modalità approvate dalla maggioranza, senza arrecare al fallito un pregiudizio non necessario. Deve pertanto ritenersi ammissibile la proposta proveniente da un terzo, che contempli a suo favore, in sede di esecuzione, un'eventuale eccedenza - contenuta nei limiti della ragionevolezza - del valore dei beni trasferiti rispetto all'ammontare di quanto necessario per il pagamento dei crediti concorsuali, poiché essa realizza il giusto guadagno dell'intervento del terzo, che si accolla l'onere ed il rischio dell'operazione e non può dirsi agisca per scopo di liberalità; tale eccedenza è invero equiparabile alle spese necessarie all'esecuzione, da ritenersi giustificate, in analogia all'art. 504 cod. proc. civ., ove così sia consentita la trasformazione del patrimonio del debitore negli strumenti volti al soddisfacimento dei creditori. [nello specifico, ad avviso del Tribunale, nessuna ipotesi di abuso poteva ravvisarsi dal momento che il terzo, che pure si era riservato la facoltà di tenere per sé, al termine della procedura, l'eventuale eccedenza di attivo, a fronte dell'alea connessa all'effettivo ammontare della liquidità che avrebbe potuto conseguire, in buona parte legato all'esito non prevedibile di un alcuni giudizi in corso, si era assunto l'impegno di pagare, entro e non oltre 30 giorni dall'omologazione del concordato, integralmente sia le spese di giustizia e le prededuzioni, sia tutti i creditori, sia prelatizi che chirografari]. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-palermo-20-novembre-2023-pres-rini-est-lupo

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30646/CrisiImpresa?Non-costituisce-abuso-del-concordato-fallimentare-la-proposta-del-terzo-che-prevede-in-suo-favore-una-eventuale-eccedenza

[in tema di legittimazione di un soggetto interessato  a proporre opposizione avverso l'omologazione di un concordato fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 ottobre 2022, n. 31402https://www.unijuris.it/node/6763 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 ottobre 2016 n. 22045 https://www.unijuris.it/node/3067].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: