Tribunale di Brescia


Tribunale di Brescia - Revocatoria nei confronti del terzo per sequestro conservativo del bene oggetto di trasferimento.

Data di riferimento: 
19/01/2012

Tribunale Brescia, 19 gennaio 2012 - Pres. Magnoli - Est. Vittoria Gabriele.

Azione revocatoria nei confronti del terzo - Dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore - Finalità conservativa del bene - Sequestro conservativo - Ammissibilità.

L'azione revocatoria nei confronti di soggetto diverso dal debitore è diretta alla declaratoria di inefficacia relativa dell'atto nei confronti del creditore e ciò al fine di rendere il bene trasferito assoggettabile all'azione esecutiva. In tal caso, la finalità conservativa che è sottesa all'esperimento dell'azione può essere assicurata in via cautelare attraverso il sequestro conservativo di cui all'articolo 2905 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.iolcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Brescia - Cessione di quote sociali a prezzo irrisorio e revocatoria fallimentare.

Data di riferimento: 
14/01/2012

Tribunale Brescia, 14 gennaio 2012 - - Est. Nanni.

Azione revocatoria fallimentare - Cessione di quote societarie - Cessione a prezzo irrisorio - Atto a titolo gratuito - Esclusione - Revocabilità ex articolo 67, comma 1, n. 1, legge fallimentare.

Deve escludersi la natura gratuita e pertanto la revocabilità ai sensi dell'articolo 64, legge fallimentare dell'atto di cessione di quote a prezzo irrisorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Brescia - Int. fin.- Violazione della forma convenzionale per gli ordini di acquisto e nullità non convalidabile.

Data di riferimento: 
13/06/2011

Tribunale Brescia, 13 giugno 2011 - Pres. Spartà - Est. Magnoli.

Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità.

Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità - Convalida - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Nullità degli atti di acquisto - Possesso l'alienazione dei titoli - Effetti.

Nel caso in cui il contratto quadro di negoziazione titoli preveda l'effettuazione degli ordini con l'impiego di apposite formalità (forma scritta ovvero telefonica o informatica, consegna a mezzo promotore finanziario) trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 1352 c.c., per il quale la forma convenzionale prevista per i contratti, e per gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale si presume voluta per la validità dell'atto (e perciò sotto pena di nullità). (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

L'inosservanza della disposizione convenzionale che regola la forma degli ordini comporta la nullità dei medesimi, non sanabile con il successivo invio di fissato bollato, o con la ratifica degli acquisti per effetto dell'avvenuto incasso delle cedole, posto che solo il negozio inefficace è suscettibile di ratifica, non anche quello nullo. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

Il possesso e l'alienazione dei titoli non è incompatibile con la declaratoria di nullità dei relativi atti di acquisto, dovendosi gli stessi considerare come meri valori economici secondo la logica del controvalore, proprio dei beni di genere: cioè nella prospettiva del "tantundem eiusdem generis". (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Grassano

Tribunale di Brescia - Revocatoria ordinaria di quote di S.r.l. e sequestro preventivo.

Data di riferimento: 
01/03/2011

Tribunale Brescia, 01 marzo 2011 - - Est. Carla D'Ambrosio.

Fallimento - Cessione di quote di società a responsabilità limitata - Azione revocatoria ordinaria - Procedimento cautelare - Sequestro - Fattispecie.

Segnalazione dell'Avv. Marzio Remus

(Provvedimento e titolo tratti dalla rvista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Brescia – Revocatoria ordinaria o fallimentare – Sequestro giudiziario di quote di s.r.l.

Data di riferimento: 
11/02/2011

Tribunale di Brescia, 11 febbraio 2011, Pres. Est. Del Porto

Il sequestro giudiziario può essere disposto a cautela dell'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare. (Avv. Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

Ai fini della concessione della misura cautelare del sequestro giudiziario di quote sociali, a cautela di azione revocatoria, integra, in termini di verosimiglianza, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria medesima l'alienazione di quote sociali in cambio di somma di danaro, bene occultabile e distraibile per eccellenza. (Avv. Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

Ai fini della concessione della misura cautelare del sequestro giudiziario di quote sociali, a cautela di azione revocatoria, sussiste il requisito del periculum, inteso come opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione del bene, allorchè oggetto del sequestro giudiziario siano quote di società a responsabilità limitata, suscettibili di facile alienazione e di rapido depauperamento, in caso di gestione non corretta della società. (Avv. Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

T. Brescia- Int. fin.- Profitti da operazioni, nullità del contratto ed eccezione dell’intermediario.

Data di riferimento: 
29/04/2010

Tribunale di Brescia, 29 aprile 2010 - Est. Spartà.
Segnalazione dell'Avv. Angelo Riva

Contratto quadro - Nullità - Profitti derivanti da operazioni eseguite in presenza di contratto nullo - Nullità eccepita dall'intermediario e domanda riconvenzionale - Infondatezza.

La nullità delle operazioni effettuate sulla base di un contratto quadro nullo può essere fatta valere soltanto dall'investitore; deve pertanto essere respinta la domanda riconvenzionale dell'intermediario volta ad ottenere la restituzione dei profitti derivanti all'investitore da operazioni compiute in assenza di valido contratto. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. di Brescia - Investimento di denaro dei clienti a nome proprio e fallimento del promotore finanziario.

Data di riferimento: 
04/10/2008

Tribunale di Brescia, 4 ottobre 2008 - Est. Sabbadini.

Fallimento - Promotore finanziario - Organizzazione di mezzi e fine di lucro - Investimento a nome proprio di denaro dei clienti - Assoggettabilità a fallimento.

E' soggetto al fallimento il promotore finanziario che investa a nome proprio ed a fini di lucro il denaro ricevuto dai clienti mediante organizzazione di mezzi, sia pur di non rilevanti dimensioni, ed assumendo il rischio dell'iniziativa. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it )

Tribunale di Brescia - Intermediazione finanziaria - Ordini di negoziazione e ratifica - Phonebanking

Data di riferimento: 
17/06/2008

Tribunale di Brescia 17 giugno 2008 - Pres. Est. Orlandini.
Segnalzione dell'Avv. Paolo Righini

Intermediazione finanziaria - Ordini di negoziazione - Prova - Omessa contestazione - Ratifica - Esclusione.

Né la tacita approvazione dell'esecuzione del mandato di cui all'art. 1712, comma 2, cod. civ., la quale presuppone che il mandato sia stato effettivamente conferito, né la mancata contestazione degli estratti conto di cui all'art. 1832 cod. civ., la quale, come è noto, si riferisce esclusivamente agli addebiti ed agli accrediti e non alle operazioni che li giustificano, possono valere come ratifica di ordini di negoziazione eseguiti ma non impartiti dall'investitore. (fb)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )