Tribunale di Brescia – Operatività o meno a favore del creditore fondiario del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB in sede di liquidazione controllata: questione da esaminarsi dal giudice della legittimità.

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Data di riferimento: 
03/10/2023

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 03 ottobre 2023 – Giud. Davide Foppa Vicenzini.

Codice della Crisi e dell'Insolvenza – Apertura della liquidazione controllata – Applicabilità o meno del disposto di cui all'art. 41, comma 2, TUB – Questione da rimettersi all'esame della Suprema Corte.

Stante che, a motivo della relativa novità del dettato normativo del Codice della Crisi e dell'Insolvenza e, soprattutto, della sua recente entrata in vigore, la Corte di Cassazione non ha ovviamente ancora avuto modo di pronunciarsi in merito all'operatività o meno a favore del creditore del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB e, quindi, alla possibile prosecuzione da parte sua dei giudizi esecutivi in corso, conseguenti al riconoscimento di finanziamenti fondiari, a fronte dell'apertura di una delle nuove procedure concorsuali nei confronti del debitore esecutato, ed in particolare dell'apertura della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 e ss. C.C.I.,  mentre nella scarna giurisprudenza di merito edita hanno trovato accoglimento tesi contrapposte, e stante che quella problematica  è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, sia nell'ambito delle procedure esecutive, sia nell'ambito di quelle concorsuali, si deve ritenere che l'esame di quella questione di diritto vada rimessa affinché venga decisa al giudice di legittimità [nello specifico, il Giudice, investito del ricorso ex art. 617 c.p.c. proposto dall'esecutato avverso l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza volta al riconoscimento, in ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio, dell'improcedibilità della procedura esecutiva radicata nei suoi confronti, dal momento che la stessa era ormai proseguita fino all'aggiudicazione del bene immobile ipotecato, ha dichiarato non luogo a procedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia di quel provvedimento, ma ha ritenuto che quella problematica dovesse ciò nonostante essere esaminata, anche se in quel caso esclusivamente ai fini dell'individuazione della soccombenza virtuale sulla scorta della quale statuire circa le spese del procedimento, ed ha perciò rimesso pregiudizialmente, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., gli atti alla Cassazione perché la esaminasse e la decidesse]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29970/CrisiImpresa?Questione-ex-art.-363-bis-c.p.c.%3A-Il-privilegio-processuale-del-creditore-fondiario-%C3%A8-opponibile-a-fronte-dell%27apertura-di-una-delle-procedure-concorsuali-di-cui-al-Codice-della-crisi%3F

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-3-ottobre-2023-est-foppa-vicenzini

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza