Tribunale di Ivrea – Non operatività a favore del creditore fondiario del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB in sede di liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
20/10/2023

Trib. Ivrea, 20 ottobre 2023, Est. Petronzi

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Privilegio processuale del creditore fondiario – Insussistenza.

La norma di cui all’art. 41 TUB, limitando fortemente l’attuazione del principio della par condicio creditorum, è disposizione speciale e come tale non è suscettibile di applicazione analogica né può estendersi a procedure concorsuali diverse dal fallimento, oggi liquidazione giudiziale, quale è la liquidazione controllata.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ivrea-20-ottobre-2023-est-petronzi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30156/CrisiImpresa?Liquidazione-co...

[Cfr anche in questa rivista, con riferimento al rinvio pregiudiziale e con ulteriori richiami giurisprudenziali: Cass., Prima Presidenza, 26 ottobre 2023 -https://www.unijuris.it/node/7260  ]

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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