esecuzione


Trib. Benevento - Ordine cautelare ex art. 15 l.f. in pendenza di dichiarazione di fallimento e concordato preventivo.

Data di riferimento: 
01/12/2011

Tribunale Benevento, 01 dicembre 2011 - - Pres., est. Monteleone.

Ricorso per fallimento - Contemporanea pendenza di domanda di concordato preventivo - Provvedimenti cautelari - Ordine di deposito sul libretto vincolato all'ordine del tribunale fallimentare di somme dovute al fallito.

Segnalazione dell'Avv. Prof Francesco Fimmanò

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Concordato preventivo con cessione dei beni: natura di procedimento di esecuzione forzata.

Data di riferimento: 
23/09/2011

Tribunale di Udine - 23 settembre 2011 - dott. Alessandra Bottan Presidente - dott. Gianfranco Pellizzoni - giudice rel. - dott. Francesco Venier - giudice.

Concordato preventivo con cessione dei beni e nomina di liquidatore; natura di procedimento di esecuzione forzata in senso lato; assimilabilità in parte qua alla procedura fallimentare; conseguenze: effetti conservativi del pignoramento a vantaggio dei creditori concorrenti; inopponibilità ai creditori concorrrenti dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento ma prima del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato.

Tribunale di Mantova - Amministrazione straordinaria, divieto di azioni esecutive e sequestro conservativo.

Data di riferimento: 
16/08/2011

Tribunale Mantova, 16 agosto 2011 - - Est. Gibelli.

Amministrazione straordinaria - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali - Sequestro conservativo - Applicabilità.

Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali contenuto dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) deve intendersi esteso, nonostante il mancato riferimento della norma alle azioni cautelari, anche al sequestro conservativo, in quanto misura strumentale e prodromica all'azione esecutiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata).

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività del capo di condanna alle restituzioni.

Data di riferimento: 
29/07/2011

Cassazione civile, sez. I , 29 luglio 2011, n. 16737 - Pres. Proto - Est. Scaldaferri.

Fallimento e procedure concorsuali - Revocatoria fallimentare - Sentenza di primo grado - Immediata esecutività per i capi condannatori - Configurabilità.

La sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia; da un lato, invero, l'art. 282 codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall'altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all'accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva). (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line ww.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Vicenza - Potere di sospensione della vendita e sproporzione del prezzo di aggiudicazione.

Data di riferimento: 
18/07/2011

Tribunale Vicenza, 18 luglio 2011 - - Est. Limitone.

Esecuzione immobiliare - Sospensione della vendita - Presupposti - Illecite interferenze - Non necessità - Giusto prezzo - Notevole sproporzione - Sufficienza (artt. 584, 586 c.p.c.; art. 108 l.f.).

L'art. 586 c.p.c. è ispirato alla stessa ratio dell'art. 108 l.f., per cui il potere di sospensione della vendita è subordinato, nella sua legittimità, alla sola condizione della correlazione con una ritenuta sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e giusto prezzo, senza che rilevi l'accertamento, peraltro ben difficilmente attuabile, di ipotetiche illecite interferenze nel procedimento di vendita. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Mantova - Definizione di atti di frode rilevanti per la revoca del concordato preventivo

Data di riferimento: 
22/06/2011

Tribunale Mantova, 22 giugno 2011 - Pres. Nora - Est. Laura de Simone.

Concordato preventivo - Atti di frode rilevanti ai fini della revoca del procedimento - Definizione - Connotato etico della condotta del debitore - Irrilevanza - Atti di frode che traggono in inganno il ceto creditorio - Rilevanza.

Concordato preventivo - Atti fraudolenti commessi dal debitore in danno di alcuni creditori - Rilevanza penale - Incidenza sulla attendibilità della proposta e sulla espressione del voto dei creditori - Distinzione.

Concordato preventivo - Pignoramento presso terzi - Improcedibilità - Inopponibilità alla procedura dell'assegnazione delle somme - Dovere del creditore di restituzione delle somme assegnate.

Il concetto di atto di frode, nel disposto dell'art. 173, legge fallimentare, ultima parte del primo comma, deve essere letto alla luce della complessiva impostazione e finalità del concordato preventivo riformato, per cui in sede di procedimento ex art. 173 citato, esattamente come in sede di ammissione al concordato preventivo, la condotta del debitore non può essere valutata nel suo connotato etico; pertanto, gli atti di frode che rilevano, commessi dal debitore in epoca anteriore all'apertura della procedura, sono unicamente quelli destinati ad incidere sull'ammissibilità della proposta concordataria, ovvero quelli che traggono in inganno il ceto creditorio con riguardo alle aspettative di soddisfo e che in generale sono idonei ad influenzare la volontà dei creditori in sede di voto. (Laura de Simone) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Salerno - Provvisoria esecuzione dei capi di condanna della sentenza di revocatoria e doveri del curatore.

Data di riferimento: 
20/06/2011

Appello Salerno, 20 giugno 2011 - Pres. Ferrara - Est. Videtta.

Procedimento civile - Sentenza di natura costitutiva - Provvisoria esecuzione dei capi di condanna - Ammissibilità - Azione revocatoria la dichiarazione di inefficacia di atti di cessione di rami aziendali.

Fallimento - Principio di buona amministrazione degli organi della procedura - Dovere del curatore di non ripartire le somme ricevute in base a provvedimenti non definitivi - Dovere del curatore di non procedere alla liquidazione di beni acquisiti all'attivo in forza di provvedimenti non irrevocabili.

Facendo applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 22 febbraio 2010, n. 4059, è possibile separare dal capo di natura costitutiva che dichiara l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c., il capo di condanna alla restituzione dei rami aziendali oggetto dei contratti dichiarati inefficaci nonché il pagamento delle spese processuali, i quali potranno pertanto essere ritenuti provvisoriamente esecutivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Trib.Novara - Opposizione ad ordinanza ingiunzione ed improcedibilità in costanza di liquidazione coatta amministrativa.

Data di riferimento: 
01/06/2011

Tribunale Novara, 01 giugno 2011 - - Est. Angela Maria Nutini.

Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione ad ingiunzione ex articolo 18 legge n. 689 del 1981 - Improcedibilità - Accertamento di ogni credito in sede fallimentare - Necessità.

L'opposizione all'ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 diviene improcedibile qualora nel frattempo l'opponente venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; l'articolo 52, legge fallimentare, richiamato dall'articolo 201, detta, infatti, il principio per il quale ogni credito deve essere accertato nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Corte Appello Milano – Provvisoria esecutività della sentenza di condanna conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria.

Data di riferimento: 
12/05/2011

Corte di Appello di Milano - Provvisoria esecutività della sentenza di condanna conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria

Corte di Appello di Milano, 12 maggio 2011 - Pres., est. Ines Marini.

Al fine di anticipare, in via provvisoria, l'esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza che abbia natura costitutiva (tra le quali senz'altro rientra quella di accoglimento dell'azione di revocatoria fallimentare), occorre distinguere in concreto, volta per volta, le statuizioni di condanna meramente dipendenti dall'effetto costitutivo da quelle che, invece, a tale effetto sono legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico, cosicché, in tale ultima ipotesi, non possa configurarsi la possibilità di scindere i capi costitutivi principali da quelli condannatori consequenziali, le cui statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La condanna al pagamento delle somme afferenti agli atti oggetto di revocatoria, pur indubbiamente dipendente dalla pronuncia costitutiva di accertamento della loro inefficacia, non si pone in un rapporto di corrispettività sinallagmatica con quest'ultima, cosicché la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ben può essere riferita alle statuizioni di condanna in essa contenute. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Napoli – Esecutività della condanna in accoglimento dell’azione revocatoria

Data di riferimento: 
04/05/2011

Tribunale di Napoli, 04 maggio 2011 - Est. Pica.

La soluzione prescelta dalle Sezioni Unite (22.2.2010 n. 4059) con riguardo all'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c., laddove nega la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza costitutiva tutte le volte in cui vi sia un rapporto di dipendenza tra capi costituitivi principali e capi di condanna consequenziali, non è invocabile in tema di pronuncia di condanna al pagamento dei corrispettivi degli atti oggetto di revocatoria ex art. 67 LF, anche sulla scorta della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui sarebbe legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di ogni capo di sentenza avente natura condannatoria, anche nel caso di sentenza costitutiva. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)