esecuzione

Tribunale di Udine - Azione revocatoria fallimentare ed ipoteca fondiaria

Il recupero del bene a vantaggio dei creditori concorsuali tramite l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non pregiudica il diritto del creditore ipotecario fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale sul bene medesimo (art. 41, comma 2, T.U.B.), non potendo avere un effetto pregiudizievole per il creditore superiore a quello che sarebbe stato l'effetto del fallimento intervenuto prima che il bene uscisse dal patrimonio del fallito.

 

Data di riferimento: 
19/11/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Seminario Unijuris in materia fallimentare Udine 25.11.2011 - Relazione della Dott. Alida Paluchowski

La procedura esecutiva concorsuale ed i rapporti con quella individuale. In particolare l'esecuzione del Credito Fondiario ed il fallimento. Le interferenze fra esecuzione ed esdebitazione, concordato preventivo, 182 bis ed automatic stay.

Relatore: Dott. A. Paluchowski Presidente sezione esecuzioni e fallimenti di Monza.

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