Tribunale di Udine - Azione revocatoria fallimentare ed ipoteca fondiaria

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Data di riferimento: 
19/11/2009

Il recupero del bene a vantaggio dei creditori concorsuali tramite l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non pregiudica il diritto del creditore ipotecario fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale sul bene medesimo (art. 41, comma 2, T.U.B.), non potendo avere un effetto pregiudizievole per il creditore superiore a quello che sarebbe stato l'effetto del fallimento intervenuto prima che il bene uscisse dal patrimonio del fallito.

 

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PDF icon sentenza Tribunale di Udine 17.11.2009.pdf1.43 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]