Tribunale di Messina - Effetti dell’omologazione del concordato semplificato sulle esecuzioni forzate in corso - Definitiva improcedibilità e conseguente estinzione.

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Data di riferimento: 
17/11/2023

Trib. Messina, 17 novembre 2023, Est. Madia

Effetti dell’omologazione del concordato semplificato sulle  esecuzioni forzate in corso - Definitiva improcedibilità e conseguente estinzione.

A seguito dell’omologazione del concordato semplificato, tutti i creditori anteriori restano, ai sensi dell’art. 117 CC.II. (richiamato dall’art. 25 sexies, comma 8, CC.II.), vincolati ex lege agli effetti dell’omologa, con la conseguenza che la pretesa di ciascun creditore subisce una modifica non solo sul piano del quantum e dell’oggetto dell’obbligazione, ma altresì sul piano dei tempi e delle modalità di esecuzione del pagamento, se del caso previsto mediante cessione dei beni e ripartizione del ricavato da parte del liquidatore giudiziale, conseguentemente, a seguito della predetta omologazione (nel caso specifico di un concordato avente carattere esclusivamente liquidatorio) le procedure esecutive pendenti dovranno essere dichiarate definitivamente improcedibili, in quanto i creditori anteriori restano, come sopra esposto, vincolati agli effetti dell’omologa e, cioè, alle previsioni di soddisfazione, ai tempi e alle modalità di esecuzione del pagamento indicati nel piano di concordato semplificato omologato.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-messina-17-novembre-2023-est-madia

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30406/CrisiImpresa?Dopo-l%E2%80%99omologazione-del-concordato-semplificato%2C-la-procedura-esecutiva-deve-essere-dichiarata-estinta

[Cfr in questa rivista la citata Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2022, n. 35960 – https://www.unijuris.it/node/6596 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza