Tribunale di Messina


Tribunale di Messina - Rapporti pendenti e condizione risolutiva.

Data di riferimento: 
02/07/2009

Tribunale di Messina, 2 luglio 2009 - Est. D'Arrigo.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Fallimento - Rapporti pendenti - Transazione fiscale - Rapporto eseguito dal creditore - Applicazione della disciplina di cui all'art. 72 legge fallim. - Esclusione.

Fallimento - Rapporti pendenti - Inefficacia di clausole risolutive - Applicazione ai soli casi di cui all'art. 72 legge fallim..

Fallimento - Rapporti pendenti - Inefficacia di clausole risolutive - Applicabilità alla condizione risolutiva - Esclusione.

La transazione fiscale conclusa prima della dichiarazione di fallimento, con la quale l'ente titolare del credito ha acconsentito alla riduzione dello stesso ed al suo pagamento rateale, è un rapporto compiutamente eseguito ex latere creditoris e non rientra, pertanto, tra i rapporti pendenti regolati dall'art. 72 legge fallim., i quali presuppongono la mancata esecuzione da parte di entrambi i contraenti. (fb)

La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 72 legge fallim., secondo la quale sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento, si riferisce ai soli contratti bilateralmente ineseguiti regolati dal suddetto articolo 72; depongono a favore di questa interpretazione il fatto che la norma è collocata nel contesto dell'art. 72, che regola appunto i contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti (argomento testuale) nonché la considerazione (argomento funzionale) che la norma è posta a tutela del diritto del curatore di subentrare nel contratto, il quale, non essendo ancora stato eseguito da entrambi i contraenti, potrebbe costituire una posta attiva per la massa dei creditori, il che non può dirsi di un contratto non più in esecuzione. (fb)

Tribunale di Messina - Concordato fallimentare - Graduazione dei privilegiati - formazione delle classi e nuova finanza.

Data di riferimento: 
18/02/2009

Tribunale di Messina, 18 febbraio 2009 - Pres. Macrì - Rel. D'Arrigo.
Segnalazione del Dott. Mauro Bernardi

Concordato fallimentare - Disciplina transitoria di cui al d. lgs. 169/07 - Procedure aperte - Nozione.

Concordato fallimentare - Soddisfacimento non integrale dei creditori con diritto di prelazione - Valore di mercato del cespite o del credito oggetto della garanzia - Determinazione.

Concordato fallimentare - Formazione delle classi - Divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione - Criteri applicativi - Nuova Finanza.

Concordato fallimentare - Formazione delle classi - Rispetto delle cause legittime di prelazione - Disciplina concernente la collocazione sussidiaria sugli immobili - Applicabilità.

Concordato fallimentare - Inserimento fra i creditori ab origine chirografari del creditore ipotecario c.d. degradato - Illegittimità.

Poiché l'art. 22 del decreto legislativo n. 169/07 stabilisce che le novità in esso contenute si applicano alle procedure di concordato «aperte» successivamente alla sua entrata in vigore, tale «apertura» deve farsi coincidere col deposito del ricorso in cancelleria, poiché questo è il momento che segna la pendenza della domanda. (mb)