Tribunale di Piacenza
Tribunale di Piacenza - Concordato preventivo:fittizia proliferazione di classi e contenuto della relazione del professionista.
Tribunale Piacenza, 01 settembre 2011 - Pres. Picciau - Est. Bersani.
Concordato preventivo - Applicazione del principio di maggioranza - Fittizia proliferazione delle classi - Controllo del tribunale sulla espressione del voto e sulla corretta formazione delle classi.
Concordato preventivo - Relazione del professionista - Requisiti - Disamina della completezza del piano - Compiutezza del parere del esperto in tutti i suoi elementi particolari - Finalità - Conferimento al debitore o a liquidatore giudiziale di scelte in ordine al contenuto del piano - Esclusione.
Nell'ambito del concordato preventivo, la corretta applicazione del "principio di maggioranza" impone che non vi sia un inquinamento generato da vicende singolari, quali ad esempio una fittizia proliferazione di classi avente il solo scopo di ottenere la maggioranza dei voti. Anche in applicazione di tali criteri, l'esito della votazione può e deve essere accettato solo se scaturisce da una decisione trasparente e incondizionata e il tribunale, nell'effettuare un controllo sulle modalità di svolgimento del voto, dovrà verificare la corretta formazione delle classi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La relazione del professionista deve consentire una disamina della completezza del piano ed il parere dell'esperto dovrà essere compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire al tribunale ed ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall'art. 160 l. fall., non potendo essere rimessa a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale decisioni in ordine al contenuto dell'piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Trib. Piacenza - Concordato fallimentare, sospensione feriale dei termini e natura del procedimento in assenza di opposizioni.
Tribunale Piacenza, 01 settembre 2011 - Pres. Picciau - Est. Bersani.
Concordato fallimentare - Procedimenti di omologazione e di opposizione - Sospensione feriale dei termini - Esclusione.
Concordato fallimentare - Assenza di opposizioni - Natura del procedimento - Natura contenziosa - Esclusione.
Il procedimento di omologazione del concordato fallimentare e quello di opposizione all'omologazione non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il procedimento di omologazione del concordato fallimentare, nell'ipotesi in cui non vengano proposte opposizioni è estremamente semplificato e deformalizzato, in quanto presuppone che nel termine fissato dal giudice delegato nessuno dei soggetti legittimati abbia proposto opposizione e che pertanto non vi siano controversie da dirimere. Si tratta di una procedura che non ha natura contenziosa e che ha perso, pressoché integralmente, il carattere di ufficiosità che aveva in precedenza, tanto che l'iscrizione a ruolo deve essere necessariamente effettuata da chi presenta la proposta di concordato e non dall'opponente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Trib.Piacenza – Revocatoria – Revocabilità del pagamento del terzo acquirente di un bene venduto in sede esecutiva.
Tribunale di Piacenza, 31 marzo 2011 - Est. Coderoni.
Nell'azione revocatoria sussiste l'interesse ad agire del fallimento anche qualora il convenuto sia stato ammesso in privilegio al passivo fallimentare e, dunque, la somma che eventualmente venga restituita al fallimento sarebbe comunque destinata a soddisfare il credito privilegiato con conseguente inutilità dell'azione. Tale soluzione è rispondente sia al dato normativo, poiché l'art. 67 LF non richiede il requisito del danno effettivo (a differenza dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.), sia alla natura dell'azione revocatoria fallimentare che non ha funzione indennitaria, ma distributiva, essendo diretta a ripristinare l'attivo concorsuale al fine di consentire il soddisfacimento dei crediti nel rispetto della par condicio creditorum. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Piacenza – Accordi di ristrutturazione e limiti del controllo del Tribunale.
Tribunale di Piacenza, 02 marzo 2011 - Pres. Marina Marchetti - Est. Bersani.
La percentuale minima di adesioni all'accordo di ristrutturazione non deve considerarsi presupposto dell'azione ma condizione di omologazione del piano, sicché tale percentuale può essere raggiunta mentre gli accordi sono in corso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La veridicità dei dati aziendali costituisce presupposto logico indefettibile dell'attestazione dell'esperto di cui all'art. 182 bis, comma 1, LF anche in mancanza di espressa previsione normativa, posto che l'esperto può articolare un percorso logico argomentativo serio e coerente solo sulla base di dati contabili veritieri debitamente riscontrati, della cui veridicità risponde con personale assunzione di responsabilità contrattuale nei confronti del proponente-committente ed extracontrattuale nei confronti dei creditori e dei terzi interessati. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Il Tribunale, nell'esercitare il controllo di legalità sulla relazione che attesta l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, deve prescindere da ogni considerazione sulla convenienza dell'accordo medesimo o sul merito del piano, limitandosi a valutare se nella relazione siano presenti e rinvenibili gli elementi necessari affinché la relazione possa assolvere alla funzione ad essa attribuita dalla legge di fornire ai creditori ed ai terzi interessati la conferma della veridicità dei dati aziendali e di sottoporre al loro giudizio utili elementi di valutazione sull'attuabilità dell'accordo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Trib. Piacenza - Int. Fin. – Obbligazioni Cirio Finance Luxembourg, profili di responsabilità e danno.
Tribunale Piacenza, 30 novembre 2010
La violazione delle norme che impongono all'intermediario obblighi informativi non comporta la nullità dell'ordine di negoziazione, non incidendo sul momento genetico del contratto o sulla sua struttura, ma sulla sua esecuzione e sul corretto svolgimento dei rapporti tra le parti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
La distinzione tra sollecitazione all'investimento e semplice negoziazione ( quest'ultima non soggetta all'obbligo di predisporre e consegnare il prospetto informativo) si pone essenzialmente sul piano dei destinatari dell'offerta: nel primo caso (sollecitazione) si tratta di una collettività indeterminata di persone, cui l'acquisto è proposto a condizioni standard uguali per tutti; nel secondo caso, invece, destinatario è il singolo cliente ( o anche una pluralità di soggetti purché determinati) cui i titoli vengono offerti di volta in volta, alle condizioni determinate dalle esigenze dell'acquirente e dal momento in cui l'operazione è eseguita. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
La c.d. offerta pubblica indiretta ricorre nel caso in cui una banca abbia inizialmente acquistato, in qualità di investitore istituzionale, titoli di nuova emissione per i quali vi era un divieto di vendita diretta alla clientela retail, ma poi di fatto non abbia trattenuto i titoli medesimi nel proprio portafoglio, avendoli immediatamente rivenduti ai piccoli risparmiatori, addirittura prima che venissero a materiale esistenza ( nella fase del c.d. grey market). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Piacenza- Int. Fin.- Truffa del promotore e responsabilità dell’intermediario.
Tribunale Piacenza, 29 ottobre 2010 - Est. Coderoni.
L'art. 31, co. III, T.U.F. (in modo analogo alle norme precedentemente vigenti) configura in capo all'intermediario, in maniera chiara e univoca, una responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui. Responsabilità che non presuppone alcuna colpa in capo al preponente ( né sotto il profilo dell'erronea scelta del collaboratore, né sotto l'aspetto della negligente vigilanza della sua attività), che non è esclusa dal comportamento doloso del promotore e che opera per il solo fatto che l'illecito del promotore abbia un nesso di occasionalità con lo svolgimento dell'attività per conto dell'intermediario. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L'accertamento del fatto illecito, ai fini di far dichiarare la responsabilità per fatto altrui del preponente, può essere svolto anche solo nei confronti del terzo responsabile, non essendovi alcun litisconsorzio necessario con l'autore del fatto, ove non si chieda la condanna anche di quest'ultimo. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Nell'ambito del risarcimento del danno dovuto da condotta illecita del promotore (il quale abbia illecitamente trattenuto e non investito le somme versategli dal cliente a tal fine), non configura comportamento colposo del cliente, idoneo a ridurre il danno o a interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'aver consegnato denaro contante o assegni circolari o bancari privi della clausola di non trasferibilità e intestati al promotore, violando le disposizioni regolamentari che impongono, quale esclusiva modalità di pagamento al promotore, soltanto assegni o altri titoli di credito non trasferibili, intestati all'intermediario, ovvero ordini di bonifico o ancora strumenti finanziari all'ordine, sempre intestati all'intermediario. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Piacenza - Revocatoria nei confronti del subacquirente e qualificazione dell'azione.
Tribunale di Piacenza, 9 settembre 2010 - Est. Picciau.
Fallimento - Azione revocatoria nei confronti del subacquirente - Facoltà del giudice di qualificare l'azione come revocatoria ordinaria - Esclusione.
Il curatore può agire in revocatoria nei confronti del subacquirente esclusivamente con la revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 66, legge fallimentare e 2901, codice civile e, ove l'azione proposta sia stata espressamente qualificata come revocatoria fallimentare ex art. 67, legge fallimentare, il giudice non può, ritenendone sussistenti i presupposti, qualificarla come revocatoria ordinaria. (Nella fattispecie il curatore aveva agito con la revocatoria fallimentare sia nei confronti dell'avente causa dal fallito che del sub acquirente). (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Tribunale di Piacenza - Accertamento del passivo, osservazioni al progetto ed inammissibilità dell'opposizione.
Tribunale di Piacenza, 2 settembre 2010 - Pres. Monica Fagnoni - Est. Bersani.
Fallimento - Accertamento del passivo - Facoltà dei creditori di produrre documenti e di formulare osservazioni fino all'udienza - Facoltà del curatore di modificare le conclusioni - Sussistenza.
Accertamento del passivo - Osservazioni al progetto di stato passivo - Omessa presentazione - Acquiescenza alle conclusioni del curatore - Inammissibilità dell'opposizione.
La norma in base alla quale, nel procedimento di accertamento del passivo che si svolge avanti al giudice delegato, i creditori ed i titolari di diritti sui beni del fallito possano presentare fino all'udienza osservazioni scritte e documenti integrativi, comporta che solo in detta sede il curatore possa prendere definitivamente posizione sulle domande in relazione alle quali siano state formulate osservazioni od integrata la documentazione probatoria; solo in quel momento potrà quindi dirsi cristallizzato il contraddittorio. (fb) (riproduzione riservata)
La mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore comporta acquiescenza alle conclusioni dallo stesso formulate e, nell'ipotesi in cui le richieste del curatore siano accolte dal giudice delegato, tale acquiescenza determina l'inammissibilità dell'opposizione ex artt. 98 e 99 legge fallimentare. (fb) (riproduzione riservata)
T. Piacenza- Int. fin.-Forma e natura negoziale dell’ordine di negoziazione.
Tribunale di Piacenza, 11 luglio 2008/28 luglio 2009 - Est. Gabriella Schiaffino.
Intermediazione finanziaria - Ordini di negoziazione - Natura negoziale autonoma - Forma - Risoluzione.
L'ordine di negoziazione non è un mero atto esecutivo del contratto quadro, ma un vero e proprio autonomo atto negoziale, che non deve essere necessariamente conferito in forma scritta e che può essere fatto oggetto di autonoma e diretta domanda di risoluzione. (fb)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. di Piacenza - Concordato preventivo e necessaria indicazione della percentuale offerta ai creditori.
Tribunale di Piacenza, 23 giugno 2009 - Pres. Tucci - Rel. Bersani.
Concordato preventivo - Indicazione della percentuale offerta ai creditori - Necessità.
La proposta di concordato preventivo deve contenere l'indicazione specifica della percentuale offerta ai creditori, non potendo l'indicazione di tale dato essere affidata ad un calcolo più complesso od essere addirittura riferita all'importo che si ricaverà dalla liquidazione dell'attivo; depongono a favore di tale conclusione la natura pattizia dell'accordo con i creditori, nell'ambito del quale le rispettive prestazioni devono essere determinate o determinabili al fine di operare, al momento del voto, la valutazione di convenienza rispetto al fallimento, nonché la necessità di consentire al tribunale di esprimere un giudizio di comparazione in caso di cram down. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

