Tribunale di Piacenza – Composizione negoziata e autorizzazione del tribunale a trasferire l’azienda o suoi rami prima della conclusione delle trattative o nell'ambito di una soluzione puramente negoziale: finalità perseguita.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/06/2023

Tribunale di Piacenza, Sez. civile, 01 giugno 2023 (data della pronuncia) – Giud. Stefano Aldo Tiberti.  

Composizione negoziata della crisi d'impresa – Cessione dell'azienda o di suoi rami – Perfezionamento prima della conclusione delle trattative o nell'ambito di una soluzione negoziale che ne consegue -- Autorizzazione del Tribunale - Finalità.

L’autorizzazione del Tribunale finalizzata alla cessione dell’azienda o di suoi rami di cui all’art. 22, primo comma, lettera d) C.C.I. nell'ambito della composizione negoziata della crisi può riguardare solo un trasferimento il cui perfezionamento sia previsto prima della conclusione delle trattative o, al massimo, nell’ambito di una soluzione di risanamento puramente negoziale e stragiudiziale ex art. 23, comma I, C.C.I. che si riallacci alle trattative intercorse (fattispecie dunque diversa, da quella contemplata in altre procedure in cui è comunque previsto un procedimento giurisdizionale ed un controllo del tribunale); ciò in quanto la finalità perseguita è in tal caso quella di incentivare l’immediato acquisto dell’azienda da parte di potenziali interessati, che altrimenti sarebbero indotti ad attendere per addivenire all'acquisto l’apertura di una procedura concorsuale allo scopo di beneficiare dell’effetto “purgativo” tipico della vendita coattiva endoconcorsuale e che, comunque, in quel caso si avvantaggiano del fatto che nell’ambito di una vendita che resta “privatistica” beneficiano, salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 2112 c.c., dell’esenzione dalla responsabilità solidale ex art. 2560, secondo comma, c.c. per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, risultanti dai libri contabili obbligatori dell’imprenditore cedente; acquirenti che laddove la vendita fosse effettuata in assenza di autorizzazione, pur rimanendo la stessa valida ed efficace, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione soggetto al regime di cui all'art. 21, comma secondo, C.C.I. che necessita solo che l'esperto ne venga informato per iscritto, non otterrebbero tale beneficio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [Nello specifico, Il Tribunale ha  considerato inammissibile la richiesta, formulata dal proponente in sede di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, di autorizzazione all'affitto dell'azienda ad un soggetto che si era irrevocabilmente impegnato ad acquistarla, al termine dello stesso, così che, alla luce del disposto dell'art. di cui all'art. 22, primo comma. lett. d), C.C.I, non si producessero a suo carico gli effetti di cui all'art.2560, secondo comma, c.c.; contratto d'affitto che era previsto avesse una durata quinquennale  dopo di che si sarebbe dovuta svolgere una imprecisata procedura competitiva]

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Piacenza.pdf

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29471.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-piacenza-1-giugno-2023-est-tiberti 

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza