Tribunale di Marsala
Tribunale di Marsala - Nuova revocatoria fallimentare e pagamenti nei termini d’uso.
Tribunale Marsala, 24 giugno 2011 - - Est. Russolillo.
Revocatoria fallimentare - Regime delle esenzioni - Pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso - Nozione di termini d'uso riferita alle modalità e al tempo dell'esecuzione - Pagamenti eseguiti in ritardo con mezzi non usuali.
L'art. 67, co. 3, lett. a) l.f. nel testo modificato dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, includendo nel regime delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare i pagamenti relativi a forniture rientranti nella corrente conduzione dell'azienda a condizione che siano eseguiti "nei termini d'uso", si riferisce tanto alle modalità quanto al tempo dell'esecuzione di guisa che occorre verificare se, sotto entrambi i profili indicati, la prestazione eseguita dall'imprenditore in bonis nel periodo sospetto si collochi nell'area delle normali relazioni commerciali intrattenute fra le parti, ovvero sia connotata da profili di anormalità o atipicità. A tal proposito rileva non solo il requisito temporale dei pagamenti eseguiti, i quali potrebbero essere non già contestuali alla controprestazione ricevuta, ma cadenzati nel tempo o inclusi in un piano di rientro concordato a cagione della situazione di difficoltà dell'impresa, bensì l'inusualità degli stessi, ove questi, pur se eseguiti con mezzi normali, siano però difformi dalle modalità concordate o normalmente praticate con quel determinato fornitore o con fornitori del medesimo settore merceologico, ovvero ancora risultino chiaramente finalizzati, per caratteristiche qualitative o quantitative, a favorire un creditore rispetto agli altri. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Trib. Marsala - Accertamento del passivo, opposizione e produzione di nuovi documenti.
Tribunale Marsala, 18 ottobre 2010 - Pres. Giacalone - Est. Russolillo.
Fallimento - Accertamento del passivo avanti al giudice delegato - Produzione di documenti - Decadenza - Esclusione - Termine dell'udienza di discussione - Natura perentoria - Esclusione.
Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 93, comma 7, legge fallimentare, nella fase di esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato non è più prevista alcuna sanzione decadenziale per l'ipotesi di inosservanza da parte del creditore dei termini per il deposito di documenti a sostegno della domanda di insinuazione. Il termine dell'udienza di discussione previsto dall'art. 95, comma 2 , legge fallimentare, non ha infatti natura perentoria, come può desumersi fra l'altro dalla circostanza che per l'ipotesi di omessa produzione incolpevole dei titoli giustificativi del credito il legislatore non prevede l'istituto della rimessione in termini ex artt. 184-bis o 153, co. 2, codice procedura civile, ma quello dell'ammissione con riserva volto ad evitare l'esperimento del giudizio di opposizione, che resta invece necessario in caso di omissione ingiustificata. (ps) (riproduzione riservata)
Il divieto di nuove produzioni documentali non può neppure desumersi dall'applicazione automatica dell'art. 345, codice procedura civile, al giudizio di opposizione allo stato passivo attesa la peculiarità di tale mezzo di impugnazione, il quale incarna tanto le caratteristiche del gravame (da cui si desume ad es. il divieto di proporre nuove domande), quanto quelle di una fase procedimentale a cognizione piena nella quale è possibile procedere all'assunzione delle prove che il creditore non sia stato in grado di fornire dinanzi al giudice delegato. (ps) (riproduzione riservata)
Tribunale di Marsala - Sospensione della procedura esecutiva fallimentare ex art. 20 l.44/1999 - Presupposti.
Tribunale di Marsala, 18 ottobre 2010 -
Provvedimento segnalato dal dott. Francesco Lupia
In materia di istanze di sospensione della procedura esecutiva fallimentare ex art.20 legge 44/1999 il Giudice non potrà limitarsi a verificare la sussistenza del provvedimento dichiarativo di ricorrenza dei presupposti di legge emesso dal Prefetto, ma dovrà verificare che una domanda di accesso ai fondi sia stata presentata, che essa sia stata presentata tempestivamente e da soggetto legittimato e che, infine, essa non sia già stata esitata negativamente o positivamente con avvenuta erogazione delle somme dalla P.A. E la sospensione dell'attività di liquidazione è finalizzata proprio a consentire la percezione dei fondi solidali da parte dell'istante e pertanto deve ritenersi infondata ogniqualvolta essa non sia più possibile per qualunque causa. (F.L. - Riproduzione riservata)
Trib. di Marsala- Nullità dell'ordine- Restituzioni- Interessi e risarcimento del danno.
Tribunale di Marsala 21 marzo 2008 - Pres. Giaimo, Rel. Caterina D'Osualdo. Segnalazione dell'Avv. Giacomina Picheo
Intermediazione finanziaria - Nullità dell'ordine di negoziazione - Effetti restitutori Riconoscimento dell'interesse legale - Mala fede dell'accipiens - Sussistenza - Anatocismo semestrale dalla domanda giudiziale ammissibilità.
Intermediazione finanziaria - Nullità dell'ordine di negoziazione - Restituzione alla banca delle cedole di interessi pagate dall'emittente - Legittimazione della banca - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Nullità dell'ordine di negoziazione - Risarcimento del danno da mancato investimento della somma in altri titoli - Ricorso a presunzioni e fatti notori - Rendimento medio dei titoli di stato.
E' nullo, per violazione dell'art. 1352 cod. civ., l'ordine di acquisto privo della forma scritta prevista dal contratto di negoziazione, dovendosi presumere che tale forma sia stata dalle parti voluta per la validità del contratto medesimo. Le somme versate per l'acquisto dei titoli dovranno, poi, essere restituite maggiorate degli interessi al tasso legale dal giorno dell'acquisto, posto che versa in mala fede l'intermediario che ha dato corso all'ordine in violazione della forma convenuta. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per quanto riguarda il riconoscimento degli interessi sulle cedole percepite dall'investitore. Sulle somme oggetto di restituzione potrà poi essere applicato, ove richiesto, l'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., in quanto gli interessi scaduti e dovuti per almeno sei mesi possono essere capitalizzati dalla data della domanda giudiziale. (fb)

