competenza territoriale


Corte di Cassazione – Dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale e sede effettiva

Data di riferimento: 
12/12/2011

Cassazione, sez. I, 16 giugno 2011 n. 26518 Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel.Consigliere.

Nell'ipotesi in cui l'attività svolta da una società sia concretamente esercitata da parte di un'altra impresa, avente sede in luogo diverso rispetto alla prima, al fine di individuare il tribunale competente a dichiarare il fallimento della prima società, deve considerarsi sede effettiva, sede che acquista rilevanza nel caso in cui quella legale non sia ubicata nello Stato e ne venga accertata la fittizietà, la sede in cui opera l'organo amministrativo che adotta le decisioni gestionali dell'ente societario. Pertanto la sede effettiva della prima società potrebbe identificarsi con quella della seconda soltanto se la prima fosse in effetti totalmente inattiva, nel senso che ogni decisione fosse presa direttamente dagli organi amministrativi della seconda. Tale identificazione non potrebbe certo sussistere, invero, quando la controllante, pur delegata l'esecuzione dell'attività, conservasse una sua autonomia decisionale, stabilendo nel suo interesse limiti e modalità di esecuzione della delega, vigilando sull'operato degli amministratori di quest'ultima ovvero sui propri, eventualmente presso la stessa "applicati", ed orientandone le decisioni. In questo secondo caso, dunque, competente a dichiarare il fallimento della prima società sarebbe il tribunale del luogo ove fosse collocata la sua sede amministrativa, a prescindere dal luogo di materiale svolgimento dell'attività d'impresa. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Tribunale di Milano - Trasferimento di sede dell'impresa all'estero e i criteri di individuazione della giurisdizione italiana.

Data di riferimento: 
26/07/2011

Tribunale Milano, 26 luglio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Fontana.

Dichiarazione di fallimento - Competenza - Sede legale dell'impresa - Coincidenza con il centro degli interessi principali del debitore - Presunzione juris tantum - Giudizio comparativo con interessi contrapposti di altri soggetti a sede dell'attività economica - Coincidenza con il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione dell'impresa.

Al fine di individuare la giurisdizione, la coincidenza tra la sede legale dell'impresa ed il centro degli interessi principali del debitore, di cui all'articolo 3 del regolamento UE n. 1346/2000, rappresenta soltanto una presunzione juris tantum, posto che, ai fini del giudizio comparativo, per la localizzazione degli interessi prevalenti del debitore, vanno tenuti in considerazione anche gli interessi contrapposti distinti di altri soggetti; si deve pertanto ritenere che il criterio della "sede dell'attività economica" coincida con quello della sede direttiva e amministrativa della società, vale a dire con il "luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale" e nel quale sono svolte "le funzioni di amministratore centrale" (Corte di giustizia, 28 giugno 2007, causa C-73/06). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Corte d’Appello di Brescia – Dichiarazione dello stato d’insolvenza – Segnalazione al P.M.

Data di riferimento: 
02/05/2011

Corte d'Appello di Brescia, 02 maggio 2011 - Pres. Pianta, Est. Antonietta Miglio.

Ai sensi dell'art. 9 LF la competenza a dichiarare lo stato d'insolvenza spetta al giudice del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, e coincide, di regola, con la sede legale - a meno che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta - mentre è irrilevante a detti fini il trasferimento della sede legale della società quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro direzionale dell'attività dell'impresa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La segnalazione di cui all'art. 7, n. 2, LF può provenire anche dal Tribunale fallimentare che l'abbia rilevata nel corso del procedimento aperto per la dichiarazione di fallimento e poi chiuso prima della sentenza dichiarativa per desistenza degli istanti. Infatti, la procedura tendente alla dichiarazione di fallimento rientra a buon diritto tra i procedimenti civili, ed, inoltre, è escluso che l'iniziativa del P.M. assunta a seguito di segnalazione del Giudice fallimentare comporti una sorta di iniziativa ufficiosa, non consentita da parte di quest'ultimo. È, invero, il P.M. che valuta del tutto autonomamente la portata della segnalazione e decide se prendere l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento; sicché è sbagliato sostenere che il Giudice fallimentare viene meno ai propri doveri di terzietà e imparzialità, poiché esso non si è affatto auto investito del procedimento per avere effettuato la segnalazione, in quanto la relativa istanza promana da un organo ad esso esterno e del tutto svincolato. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Milano – Competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento – Fallimento dell’agente

Data di riferimento: 
11/04/2011

Tribunale di Milano, 11 aprile 2011 - Pres., est. Lamanna.

Non assume alcun rilievo, ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, la residenza anagrafica dell'imprenditore, ma va piuttosto individuata la sede ove egli svolge effettivamente l'attività d'impresa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Non ha alcun rilievo il dato formale puro e semplice della mancanza di iscrizione dell'imprenditore nel Registro delle Imprese, giacché la qualità d'imprenditore si assume con l'esercizio effettivo dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c., e la sussistenza di tale qualità può essere provata con ogni mezzo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Le attività d'intermediazione, promozione pubblicitaria, commercializzazione dell'immagine artistica, organizzazione di eventi funzionali alla diffusione di tale immagine, gestione della stessa e dei relativi contratti sono attività commerciali di natura oggettiva, poiché rivolte alla produzione o allo scambio di servizi, in cui si rivengono i caratteri propri dell'agenzia, svolta con carattere stabile e professionale, ricevendone utili e perdite.
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Trib. di Como - Clausole in deroga alla competenza territoriale e vincoli per la curatela. Autonomia delle azioni delle masse.

Data di riferimento: 
11/02/2011

Tribunale di Como, 11 febbraio 2011 - dott. Alessandro D'Aniello.

La curatela non può ritenersi vincolata da una clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta in un contratto sottoscritto dal fallito, laddove essa agisca con un'azione che non apparteneva all'imprenditore prima di fallire. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Ai sensi dell'art. 148 co. I l.f. le masse fallimentari (sociale e personale) anche se affidate alla gestione di un unico curatore, sono separate ed autonome, qundi le azioni che nascono dal fallimento vanno esercitate distintamente in nome dell'una o dell'altra massa non potendosi esercitare, ad esempio, l'azione a favore della massa di un singolo socio da parte del fallimento della società il quale potrà eventualmente interporre intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. con le modalità e nei termini di cui agli artt. 267 e 268 c.p.c.. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Qualora la Consap S.p.A. (concessionaria del Ministero dell'Interno della gestione di cassa e patrimoniale del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) abbia provveduto, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, a seguito della stipula di un mutuo di scopo, ad emettere delegazioni di pagamento a favore dei fornitori della vittima dell'usura, poi fallita, ha diritto a richiedere l'ammissione al passivo per il recupero dei predetti pagamenti già eseguiti, con riferimento, invece, alle somme indisponibili al mutuatario depositate presso l'istituto di credito terzo, ha diritto ad ottenerne l'immediata restituzione per poi versarle sul conto della sezione di tesoreria provinciale come previsto dall'atto di concessione. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

 

Tribunale di Terni - Fittizio trasferimento di sede all’estero e giurisdizione

Data di riferimento: 
07/02/2011

Tribunale di Terni, 7 febbraio 2011 - Pres. Lanzellotto - Rel. Vella

In caso di trasferimento della sede dell'impresa in un paese extracomunitario, non è applicabile il Regolamento CE 1346/2000 (basato sulla nozione di Center of main interest). Tuttavia, l'applicazione dell'art. 9 comma 2 legge fallimentare, secondo cui il trasferimento della sede avvenuto nell'anno precedente all'iniziativa di fallimento è irrilevante ai fini dello spostamento della competenza per la dichiarazione di fallimento, si può estendere anche ai fini della giurisdizione, a maggior ragione in presenza di fatti sintomatici della fittizietà del trasferimento stesso. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione – Conflitto positivo di competenza fra Tribunali ed individuazione del periodo sospetto.

Data di riferimento: 
05/11/2010

Corte di Cassazione, sez. I, 5 novembre 2010 n. 22544 - Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel.Consigliere -

Nel caso in cui vi sia conflitto di competenza positivo tra due diversi Tribunali fallimentari e questo venga risolto a favore dell'ultimo organo adito, il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare previsto dalla L. Fall., art. 67, comma 2 deve comunque essere computato tenendo conto della data della prima sentenza dichiarativa di fallimento (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Trib. di Sulmona - Trasferimento della sede, competenza del tribunale adito e forma del provvedimento di incompetenza.

Data di riferimento: 
27/10/2010

Tribunale Sulmona, 27 ottobre 2010 - Pres. Gagliardi - Est. D'Orazio.

Dichiarazione di fallimento - Trasferimento della sede dell'impresa - Competenza del tribunale presso il quale si trova nuova sede - Trasferimento avvenuto dell'imminenza dell'insolvenza - Mancato trasferimento dell'attività direttiva amministrativa organizzativa - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Provvedimento di incompetenza del tribunale adito - Forma - Ordinanza.

È inidoneo a radicare la competenza per la dichiarazione di fallimento presso il tribunale nel cui circondario si trova la nuova sede legale dell'impresa il trasferimento della medesima che avvenga nell'imminenza del manifestarsi dell'insolvenza ovvero che non sia accompagnato dal trasferimento del centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa e di coordinamento dei fattori produttivi ovvero, infine, che non sia caratterizzato da una prosecuzione dell'attività. (fb) (riproduzione riservata)

Tribunale di Rovigo - Società di gestione in liquidazione coatta e competenza per territorio.

Data di riferimento: 
21/10/2010

Tribunale Rovigo, 21 ottobre 2010 - - Est. Martinelli.

Fondi di investimento - Società di gestione - Liquidazione coatta amministrativa - Azioni civili promosse dalla società liquidazione - Competenza funzionale e territoriale.

Per l'azione promossa da società di gestione di fondi di investimento posta in stato di liquidazione coatta amministrativa (nella specie avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione e la condanna al pagamento dei canoni non pagati) è territorialmente e funzionalmente competente il tribunale del luogo in cui la società di gestione ha sede. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Monza - Statuizione del tribunale fallimentare sulla competenza e forma del provvedimento.

Data di riferimento: 
30/09/2010

Tribunale di Monza, 30 settembre 2010 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Caterina Giovanetti.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Statuizione del tribunale sulla competenza - Forma del provvedimento - Decreto - Esigenze di celerità del procedimento.

In mancanza di esplicita previsione normativa circa la forma del provvedimento che statuisce sulla competenza territoriale del tribunale fallimentare, è possibile affermare che quella del decreto si appalesi la più idonea in quanto si uniforma alla tipologia di provvedimento scelta dal legislatore per le statuizioni di rigetto della domanda di fallimento, è conforme ai principi generali del processo ordinario espressi dall'articolo 279, comma 1, c.p.c., il quale prevede la forma dell'ordinanza per le decisioni che attengono alla sola competenza ed, infine, perché rispettosa delle esigenze di drastica riduzione dei tempi del processo perseguiti dal legislatore della riforma del procedimento ordinario che sicuramente si attagliano al rito fallimentare da sempre improntato a criteri di estrema celerità. (fb) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Federico Rolfi

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)