Tribunale di Pistoia, Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione.

Tribunale di Pistoia – Risoluzione del concordato preventivo: presupposto imprescindibile perché possa pronunciarsi la dichiarazione di fallimento rispetto all’originaria insolvenza.

Tribunale di  Pistoia, Sez. Civ., 20 dicembre 2017 – Pres. Raffaele D’Amora, Rel. Nicoletta Curci, Giud. Sergio Garofalo.

Concordato preventivo – Omologazione -  Soggetto ammesso alla procedura – Nuova insolvenza – Insorgenza - Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità.

Concordato preventivo – Omologazione –  Chiusura della procedura - Dichiarazione di fallimento – Preclusione temporanea –  Risoluzione per inadempimento – Presupposto necessario.

Data di riferimento: 
20/12/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Pistoia - Concordato preventivo, prededuzione del credito del professionista e del finanziamento ponte.

Tribunale Pistoia, 24 ottobre 2011 - - Pres., est. D'Amora.

Concordato preventivo - Interpretazione dell'articolo 182 quater L.F. - Prededuzione del professionista che presenta la domanda - Esclusione.

Concordato preventivo - Deposito di domanda incompleta - Successivo deposito della documentazione e della attestazione ex articolo 161, L.F. - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Finanziamento ponte - Spese di giustizia - Prededuzione - Fattispecie ex art. 182 quater - Distinzione.

Data di riferimento: 
24/10/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]