Tribunale di Pistoia – Risoluzione del concordato preventivo: presupposto imprescindibile perché possa pronunciarsi la dichiarazione di fallimento rispetto all’originaria insolvenza.

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Data di riferimento: 
20/12/2017

Tribunale di  Pistoia, Sez. Civ., 20 dicembre 2017 – Pres. Raffaele D’Amora, Rel. Nicoletta Curci, Giud. Sergio Garofalo.

Concordato preventivo – Omologazione -  Soggetto ammesso alla procedura – Nuova insolvenza – Insorgenza - Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità.

Concordato preventivo – Omologazione –  Chiusura della procedura - Dichiarazione di fallimento – Preclusione temporanea –  Risoluzione per inadempimento – Presupposto necessario.

Concordato preventivo – Adempimento – Termine ultimo – Mancato rispetto – Inadempimento grave – Risoluzione – Ricorso da proporsi entro l’anno – Richiesta non avanzata - Decadenza - Cristallizzazione della procedura – Dichiarazione di fallimento – Originaria insolvenza - Preclusione.  

Concordato preventivo - Richiesta di risoluzione - Inadempimento – Non scarsa importanza – Connotazione necessaria - Tipologia di concordato – Incidenza – Concordato liquidatorio – Messa a disposizione dei beni – Impegno rispettato – Omologazione – Possibile risoluzione – Eventualità da escludersi – Inadempimento non ravvisbile.

Alla luce del principio di cui all’art. 184 L.F. applicato a contrariis si deve ritenere che è fuori discussione che sia possibile che venga dichiarato, su istanza di un creditore, il fallimento del soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo allorché si tratti di nuova insolvenza insorta dopo l’omologazione e non anche della stessa che ha condotto alla ristrutturazione concordataria.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non pare corretto ipotizzare, per il semplice fatto che, a norma dell’art. 181 L.F., con il decreto di omologazione si chiude la procedura di concordato preventivo, che la fase esecutiva, che si apre appunto con l’omologazione, possa essere caratterizzata da effetti preclusivi più deboli rispetto a quelli conseguenti, ai sensi dell’art. 168 L.F., alla pubblicazione del ricorso per l’ammissione, ex art. 161 L.F., a quella procedura. Pertanto si deve ritenere che, come la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce temporaneamente, la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F., anche la pendenza di un concordato preventivo omologato impedisca la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dall’art. 186 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante la riconosciuta specialità del rimedio, risoluzione del concordato – eventuale fallimento, previsto dall’art. 186 L.F., appare contradditorio affermare che  esso non sortisca l’effetto derogatorio rispetto all’alternativo e generale sistema delineato dagli artt. 6 e 7 L.F., onde risulti possibile instare per il fallimento anche laddove il concordato preventivo omologato non risulti previamente risolto. Pertanto, decorso il termine annuale dall’ultimo adempimento, che risulta previsto come momento finale per poter richiedere la risoluzione, si deve ritenere che la regolamentazione concordataria si cristallizzi, impedendo così la dichiarazione di fallimento rispetto all’originaria insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’inadempimento di non “scarsa importanza” su cui si basa la possibilità di richiedere la risoluzione del concordato assume connotazioni diverse e  controverse a seconda della sua tipologia, stante che, in particolare, in caso di concordato preventivo con cessione dei beni, l’imprenditore si impegna a mettere a disposizione dei creditori tutti i suoi beni liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore, ma non assume, di regola, l’obbligo negoziale di garantire il pagamento di una misura percentuale prefissata, onde nessun inadempimento che giustifichi la risoluzione potrà ravvisarsi laddove abbia regolarmente adempiuto a detto impegno, anche se eventi sopravvenuti impediscano, in sede di liquidazione, di assicurare ai creditori soddisfazione e ciò in quanto l’esdebitazione ex art. 184 si è già realizzata con la definitività del decreto di omologa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18768.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: