Tribunale di Monza – Liquidazione giudiziale: laddove non trovi applicazione la disciplina dell’art. 119 C.C.I. l'apertura di quella procedura può aver luogo anche “omisso medio” come previsto nella vigenza della legge fallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/12/2023

Tribunale di Monza, Sez. III civ. -  Delle procedure concorsuali e individuali, 11 dicembre 2023 – Pres. Patrizia Fantin, Rev. Francesco Ambrosio, Giud. Alessandro Longobardi.

Concordato preventivo omologato e in corso di esecuzione alla data del 15/7/2022 – Domanda di liquidazione giudiziale successivamente proposta - Rilevanza del momento di emersione dei presupposti legittimanti la risoluzione del concordato - Teoria del fatto compiuto - Applicabilità per decidere della possibile apertura della liquidazione “omisso medio”.

Con riferimento ad una istanza di liquidazione giudiziale avanzata nei confronti di un imprenditore interessato nella vigenza della legge fallimentare ad una proposta di concordato regolarmente omologata e in corso di esecuzione, al fine di stabilire quale sia la normativa applicabile alla richiesta di risoluzione,  si deve ritenere che trovi applicazione la “teoria del fatto compiuto”, come elaborata dalla giurisprudenza, in forza della quale ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile occorre avere riguardo non già al momento in cui è sorto il rapporto giuridico, bensì al momento in cui si sono verificati i presupposti legittimanti l’azione di risoluzione, onde: (i) qualora l’inadempimento di non scarsa importanza sia emerso prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, debba trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 186 L.F., con conseguente legittimazione attiva dei soli creditori (e ciò anche qualora l’azione di risoluzione sia in concreto proposta dopo l’entrata in vigore del Codice); (ii) qualora invece l’inadempimento di non scarsa importanza sia emerso dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi, trovi applicazione la disciplina di cui all’art. 119 C.C.I., con legittimazione attiva estesa al Commissario Giudiziale, e ciò anche con riferimento ai concordati omologati sotto la vigenza della legge fallimentare. Pur tuttavia, mentre i primi sei commi dell’art. 119 CCII soggiacciono al sopra descritto regime intertemporale,  il settimo comma, trattandosi di norma specificamente dettata con riferimento alla liquidazione giudiziale, potrebbe potenzialmente trovare applicazione in relazione a tutti i ricorsi proposti per l’apertura della stessa che dunque potrebbe aver luogo solo a risoluzione del concordato avvenuta, quindi  mai “omisso medio”, anche nel caso in cui i presupposti legittimanti la risoluzione del concordato siano emersi prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi. Ritiene però il Collegio che l’ambito applicativo della disposizione debba essere individuato tenendo in considerazione la collocazione sistematica della stessa, posta all’ultimo comma dell’art. 119 CCII, a seguire senza soluzione di continuità la nuova disciplina dettata in materia di risoluzione del concordato preventivo, ragion per cui la regola secondo cui la liquidazione giudiziale non può essere aperta se non previa risoluzione del concordato deve intendersi allora riferita alle sole ipotesi in cui i i presupposti per la risoluzione siano emersi dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi e non anche prima. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-monza-11-dicembre-2023-pres-fantin-est-ambrosio

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30581/CrisiImpresa?Liquidazione-giudiziale-omisso-medio-in-presenza-di-concordato-preventivo-omologato

[nello specifico, il Tribunale ha giustificato la sua decisione sottolineando che, diversamente opinando, invero, si perverrebbe alla paradossale conclusione secondo cui l’entrata in vigore del Codice della Crisi avrebbe definitivamente precluso l’apertura della liquidazione giudiziale nei   confronti di società già inadempienti agli obblighi derivanti dall’omologazione del concordato preventivo e che, fino al 14 luglio 2022, avrebbero potuto essere dichiarate fallite, dato che la legge fallimentare non prevedeva quale condizione di ammissibilità per la dichiarazione di fallimento la previa risoluzione del concordato preventivo, come peraltro affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: