Tribunale di Monza


Tribunale di Monza - Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Destinazione del maggior attivo.

Data di riferimento: 
22/12/2011

Tribunale Monza, 22 dicembre 2011 - - Pres., est. Alida Paluchowski.

Concordato preventivo - Adesioni successive all'adunanza dei creditori - Utilizzabilità ai fini del raggiungimento della maggioranza dei crediti e delle classi - Modifica successiva all'adunanza dei creditori di un voto dissenziente - Ammissibilità - Modifica di un voto favorevole - Esclusione.

Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Inosservanza dei limiti fissati dal D.M. 4 agosto 2009 - Conseguenze.

Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Limiti fissati dal D.M. 4 agosto 2009 - Disapplicazione per contrarietà a normativa primaria.

Concordato preventivo - Incremento del patrimonio esistente per effetto di apporto lavorativo successivo alla domanda di concordato - Nuova finanza.

Nel concordato preventivo, il termine di 20 giorni successivo alla adunanza di cui all'articolo 178, legge fallimentare può essere utilizzato per raggiungere sia la maggioranza dei crediti sia quella delle classi attraverso il sopraggiungere di voti adesivi ed anche attraverso la modifica di un voto negativo precedentemente espresso; non si ritiene, invece, che detto termine possa essere utilizzato per ritrattare un voto positivo già espresso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Tribunale di Monza - Revoca del concordato per atti di frode, poteri del tribunale e creditore in conflitto di interessi.

Data di riferimento: 
02/11/2011

Tribunale Monza, 02 novembre 2011 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Silvia Giani.

Concordato preventivo - Atti di frode - Mancanza delle condizioni previste - Revoca del procedimento - Potere del tribunale - Sussistenza.

Concordato preventivo - Revoca della procedura - Fatti commessi prima del deposito della domanda - Preordinazione al conseguimento di ingiusti vantaggi mediante il procedimento di concordato - Irrilevanza.

Concordato preventivo - Atti di frode - Indicazione nella domanda di concordato - Potere del tribunale di riesaminare la rilevanza di fatti nel procedimento ex articolo 173, legge fallimentare - Sussistenza.

Concordato preventivo - Valutazione della convenienza - Dovere del tribunale di assicurare ai creditori informazioni corrette e trasparenti.

Concordato preventivo - Contenuto la proposta - Mancata indicazione di fatti rilevanti per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Impossibilità per i creditori di effettuare la valutazione comparativa di convenienza.

Concordato preventivo - Voto espresso dal creditore controllato dal proponente - Abuso di voto - Violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Concordato preventivo - Voto dei creditori - Conflitto di interessi - Formazione di una classe costituita dal creditore in conflitto - Incidenza sulla formazione della maggioranza delle classi - Aggravamento del conflitto.

Nel procedimento di concordato preventivo il tribunale può, in qualunque momento, revocare la procedura nell'ipotesi in cui, all'esito degli accertamenti del commissario giudiziale, siano accertati atti in frode o emerga la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato; il tribunale potrà esercitare tale potere anche nella fase di omologazione ed anche se non vengono proposte opposizioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Trib. Monza - Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano e uso strumentale della facoltà di formare le classi.

Data di riferimento: 
05/07/2011

Tribunale Monza, 05 luglio 2011 - Pres. Buratti - Est. Silvia Giani.

Concordato preventivo - Uso strumentale della facoltà di formare le classi - Abuso del procedimento - Fattispecie - Inammissibilità della proposta.

Concordato preventivo - Convenienza della proposta e fattibilità del piano - Distinzione - Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano - Sussistenza.

Si concreta in un abuso del procedimento, strumentale al raggiungimento della maggioranza delle classi, la formazione di una classe composta da un solo creditore, il quale in base al criterio della omogeneità degli interessi economici, andrebbe collocato in altra classe. (Nella specie, la maggioranza era stata raggiunta proprio grazie al voto della classe in questione, composta dallo studio professionale che assisteva il proponente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In sede di omologazione, il tribunale può e deve verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo e quindi dell'attuabilità del piano. Premesso che i requisiti della convenienza e della fattibilità debbono essere tenuti distinti, si osserva, infatti, che mentre il legislatore ha "privatizzato" il requisito della convenienza, la cui valutazione è rimessa al solo ceto creditorio, giacché ha previsto espressamente che possa essere valutata dal tribunale solo a seguito di ricorso di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, ha, invece, rimesso al tribunale, come ribadito dall'articolo 173, legge fallimentare, la valutazione dei requisiti di ammissibilità e quindi anche della fattibilità del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Monza – Efficacia preclusiva dell’ammissione al passivo e compensazione.

Data di riferimento: 
12/04/2011

Tribunale Monza, 12 aprile 2011 - dott.ssa A. Paluchowski

Se il creditore nella domanda di ammissione allo stato passivo di un credito residuo non deduce l'intervenuta compensazione, non può ritenersi che la pronuncia del giudice delegato, che pur ammetta il credito in conformità alla richiesta, produca una preclusione endo-fallimentare ( che privi il curatore della facoltà di esperire azione revocatoria), in quanto tale decisione non presuppone neppure implicitamente alcuna valutazione circa la validità ed efficacia della parte di credito soddisfatta. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
(cfr. Cass. civ., 14 luglio 2010, n. 16508, in http://www.unijuris.it/node/756)

Nella valutazione della scientia decoctionis, il non qualificarsi il creditore come operatore specializzato del credito rende più specifico l'onere della prova e richiede una gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari più stretta di quanto potrebbe argomentarsi per altri soggetti dotati di strutture interne di raccolta dati, di banche dati di categoria, di sistemi di rilevazione dell'insolvenza che riescono a fornire un'efficace sistema di allarme di fronte alla crisi irreversibile dei propri clienti ( ad esempio le banche). ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Sulla somma revocata devono essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla notifica dell'atto di citazione, in virtù della natura costitutiva dell'azione. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Monza - Int. Fin.- Profilo di rischio e adempimento degli obblighi informativi.

Data di riferimento: 
25/01/2011

Tribunale Monza, 25 gennaio 2011 - Pres. dott. Piero Calabrò, est. dott.ssa Serena Sommariva.

Il cliente, a prescindere dal profilo di rischio speculativo o conservativo, deve essere adeguatamente informato, ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998, circa le caratteristiche dei prodotti oggetto delle singole negoziazioni, di modo che l'ordine sia impartito con piena cognizione di causa, non essendo a tal fine sufficiente la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La dichiarazione del cliente di avere intenti speculativi e un'elevata propensione al rischio può esonerare l'intermediario dall'obbligo di segnalare l'inadeguatezza dell'operazione, ai sensi dell'art. 29 del reg. Consob n. 11522 del 1998, ma non lo esonera dal fornire le informazioni preventive in merito al livello di rischiosità dei titoli, in modo da consentire al cliente di determinarsi con la necessaria consapevolezza all'acquisto. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Monza - Fallimento ad iniziativa del pubblico ministero su segnalazione del tribunale fallimentare.

Data di riferimento: 
18/01/2011

Tribunale di Monza, 18 gennaio 2011 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Silvia Giani.

La soppressione dell'iniziativa d'ufficio in capo al giudice non impedisce che la procedura per il fallimento possa essere promossa dal P.M. su segnalazione del Tribunale fallimentare, trattandosi di "segnalazione" proveniente da giudice che l'ha rilevata "nel corso di un procedimento civile". Deve ritenersi che al giudice fallimentare, come a qualsiasi altro giudice civile, residui il potere di segnalare l'insolvenza al P.M. che poi, valuterà se richiedere o meno il fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Tribunale di Monza - Revocatoria - Onere di contestazione per il convenuto - Consecuzione procedure - Interesse ad agire.

Data di riferimento: 
05/01/2011

Tribunale di Monza, 5 gennaio 2011 - dott.ssa Silvia Giani

Nell'ipotesi in cui la contestazione dei fatti operata dal convenuto sia generica, viene a determinarsi, proprio a cagione di questa genericità, una relevatio ab onere probandi con la conseguenza che i fatti allegati da parte attrice debbono ritenersi pacifici. Qualora l'attore indichi analiticamente e specificamente dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità del convenuto, questi deve contestarli specificamente, fornendo la sua versione, indicando fatti diversi che li smentiscano o che contengano precisi riferimenti. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, in base al principio di unitarietà delle procedure concorsuali, che fa ravvisare nel fallimento una fase ulteriore di un procedimento unitario, il computo a ritroso del periodo sospetto previsto dall'art. 67 comma 2 l.f. decorre dalla data di ammissione al concordato preventivo e non dalla data del fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Con riferimento al presupposto dell'interesse ad agire attoreo, tenendo conto che questo sussiste per il solo fatto della lesione della par condicio creditorum, la mancanza di danno alla massa ricollegabile all'atto di disposizione vietato, in correlazione alla destinazione del pagamento in favore di un creditore assistito da privilegio, non può essere ravvisata se non nella parte finale di riparto dell'attivo, poichè creditori privilegiati di grado poziore o pari rispetto a quello beneficiario del pagamento vietato, potrebbero insinuarsi nel fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

 

Tribunale di Monza - Dichiarazione di fallimento ed automatica interruzione del giudizio.

Data di riferimento: 
27/11/2010

Opposizione a decreto ingiuntivo - Costituzione dell'opponente - Dimezzamento automatico dei termini - Sezioni Unite 19246/2010 - Interpretazione dell'art. 645 conforme a Costituzione - causa iscritta a Ruolo dopo il quinto giorno ma entro il decimo - Improcedibilità - Non sussiste.

Fallimento della società - Interruzione del Processo - Rilevabilità d'Ufficio - Art. 43 Legge Fall. come modificato dall'art. 41 d.lgs. 5/2006 - Sulla base di mera intervenuta notizia - Sussiste.

 

Tribunale di Monza - Concordato preventivo e tribunale quale garante del corretto interscambio delle informazioni.

Data di riferimento: 
30/09/2010

Tribunale di Monza - 30 settembre 2010 - Pres. Alida Paluchowski - Rel. Rolfi.

Concordato preventivo - Ammissione - Potere di verifica del tribunale - Controllo sulla regolarità della documentazione - Adeguatezza della relazione del professionista a fornire elementi di valutazione per i creditori - Necessità coerenza logico argomentativa della relazione - Funzione di veicolo del consenso - Tribunale quale garante di corretto interscambio delle informazioni.

Tribunale di Monza - Statuizione del tribunale fallimentare sulla competenza e forma del provvedimento.

Data di riferimento: 
30/09/2010

Tribunale di Monza, 30 settembre 2010 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Caterina Giovanetti.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Statuizione del tribunale sulla competenza - Forma del provvedimento - Decreto - Esigenze di celerità del procedimento.

In mancanza di esplicita previsione normativa circa la forma del provvedimento che statuisce sulla competenza territoriale del tribunale fallimentare, è possibile affermare che quella del decreto si appalesi la più idonea in quanto si uniforma alla tipologia di provvedimento scelta dal legislatore per le statuizioni di rigetto della domanda di fallimento, è conforme ai principi generali del processo ordinario espressi dall'articolo 279, comma 1, c.p.c., il quale prevede la forma dell'ordinanza per le decisioni che attengono alla sola competenza ed, infine, perché rispettosa delle esigenze di drastica riduzione dei tempi del processo perseguiti dal legislatore della riforma del procedimento ordinario che sicuramente si attagliano al rito fallimentare da sempre improntato a criteri di estrema celerità. (fb) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Federico Rolfi

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)