Trib. Udine – Inammissibile l'accesso alla composizione negoziata se è pendente istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
22/02/2024

Tribunale di Udine, 22 febbraio 2024 – Pres. dott. Venier, rel. dott. Calienno

Composizione negoziata – Liquidazione giudiziale – Accesso – Preclusione.

Composizione negoziata – Liquidazione giudiziale – Apertura.

Composizione negoziata – Accesso – Insolvenza.

L’art. 25 quinquies CCII deve essere interpretato nel senso che la pendenza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale sia ostativa, sino alla sua definizione, alla presentazione da parte del debitore dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, sia che il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale sia stato avviato con il ricorso ex art. 40 CCII proposto dallo stesso debitore, sia dal creditore, o dagli altri soggetti indicati dal comma 6 del medesimo articolo, tra cui il PM. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Può essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale quando l’istanza di accesso alla composizione negoziata sia successiva al ricorso ex art. 40 CCII per l’apertura della liquidazione, in quanto non ricorre l’impedimento di cui all’art. 18, comma 4, CCII. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Con riferimento al requisito oggettivo per l’accesso alla composizione negoziata,  deve ritenersi che l’art. 12 1° comma CCII delimiti, tenuto conto delle definizioni legali di “crisi” e “insolvenza” di cui all’art. 2, 1°comma lett. a) e b) CCII, il perimetro dello stato patrimoniale economico e finanziario in cui deve trovarsi l’imprenditore per accedere alla composizione negoziata: uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che non si sia ancora manifestato “ con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” oppure “con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, ma che in prospettiva possa sfociare nella “crisi” o nell’”insolvenza” come espressamente definite dal CCII. Deve ritenersi pertanto precluso al debitore già in stato di insolvenza (benché non ancora accertata con l’apertura della liquidazione giudiziale) l’accesso alla composizione negoziata. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-udine-22-febbraio-2024-pr...

 

[con riferimento alla prima massima, in senso conforme Trib. Bergamo 23/1/2024, https://www.unijuris.it/node/7540; Trib. Palermo 22/5/2023, https://www.unijuris.it/node/7024; Trib. Busto Arsizio 16/8/2023, https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Giurisprudenza/467__Istanza-di-liquidazione-giudiziale-pendente-ed-effetti-preclusivi-rispetto-allaccesso-alla-composizione-negoziata; in senso contrario Trib. Bologna 23/6/2023, https://www.unijuris.it/node/7158; Trib. Torre Annunziata 20/7/2023, https://www.unijuris.it/node/7251]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza