Tribunale di Vicenza – Chiusura di una procedura fallimentare: il termine annuale di decadenza di cui all’art. 143 l.fall. non trova applicazione nei confronti dei ricorsi volti ad ottenere l'esdebitazione, presentati nella vigenza del nuovo CCII.

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Data di riferimento: 
07/12/2023

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. - Procedure concorsuali, 07 dicembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Giovanni Genovese, Giud. Paola Cazzola.

Procedura fallimentare – Chiusura – Istanza di accesso all'esdebitazione – Presentazione nella vigenza del nuovo codice della crisi – Inapplicabilità del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 143 L.F. - Fondamento.

Il debitore dichiarato fallito nella vigenza della normativa antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice della crisi, non è soggetto, per il deposito del ricorso volto a richiedere l'esdebitazione, al termine decadenziale, di un anno dalla chiusura della procedura, previsto dall’art. 143, primo comma, L.F.; ciò in quanto, sebbene la lettera di cui all’art. 390, secondo comma, C.C.I. parrebbe deporre nel senso della perdurante applicabilità della legge fallimentare anche con riferimento alle “procedure aperte a seguito della definizione” della procedura fallimentare, deve valorizzarsi sia la Raccomandazione della Commissione 2014/135/UE, secondo la quale è opportuno adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendone la completa liberazione dai debiti dopo un lasso di tempo massimo, sia la natura dell’esdebitazione come emergente dal nuovo codice, quale vero e proprio diritto soggettivo riconoscibile dal tribunale anche a prescindere dalla presentazione di un’apposita istanza. Un'interpretazione in questo senso risulta poi essere costituzionalmente necessaria al fine di evitare disparità di trattamento non giustificabili sul piano oggettivo, in quanto, in caso contrario, il debitore fallito continuerebbe, anche dopo il 14 luglio 2022, a soggiacere, laddove risultasse determinante la data di presentazione del ricorso per l'accesso alla dichiarazione di fallimento, ad un trattamento deteriore rispetto a quello sottoposto a liquidazione giudiziale, con conseguenti criticità sotto il profilo degli artt. 3 e 41 della Costituzione.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2381

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: