Tribunale di Vicenza – Il curatore in sede di esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita è tenuto a far prevalere l'interesse pubblico rispetto a quanto richiesto dal codice deontologico.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 12/01/2021 - 09:45Tribunale di Vicenza, Sez. II civ., 12 marzo 2020 – Pres. Marina Caparelli, Rel. Giovanni Genovese, Giud. Antonio Picardi.
Fallimento – Curatore – Relazione al giudice – Responsabilità del fallito – Ritenuta sussistenza – Indicazione – Calunnia - Limite da rispettare - Sostenibilità dell'accusa – Valutazione non richiesta.
Data di riferimento:
12/03/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]