Tribunale di Vicenza – Presupposto perchè il fenomeno della holding possa ritenersi integrato: gestione di tipo verticale e assoggettamento degli organi sociali delle controllate alla volontà dell'holder.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
21/01/2020

Tribunale di Vicenza, 21 gennaio 2020 - Pres. Gaetano Campo, Rel. Giuseppe Limitone, Giud. Massimiliano De Giovanni.

Fenomeno della holding - Integrazione - Presupposto necessario - Organi sociali delle società controllate - Assoggettamento alla volontà dell'holder.

Non può dirsi integrato un fenomeno di holding quando non vi sia prova del completo assoggettamento alla volontà dell’holder da parte degli organi sociali (amministratori ed assemblea) delle controllate di fatto, le quali non risultino essere dei semplici prestanome o comunque dei meri figuranti, come dovrebbe essere nel caso della holding [nello specifico il tribunale ha pertanto rigettato il ricorso proposto dal Fallimento di una società che sosteneva di aver subito un danno a seguito dell'eterodizione cui era stata sottoposta ad opera di una holding personale di fatto intercorrente, nella forma di una società di fatto, tra un suo socio e un suo amministratore, non potendosi individuare nell'attività esercitata dalla stessa nei suoi confronti una sorta di gestione di tipo verticale e non un'attività di consulenza seppur molto spinta]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23175            

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: