Art. 49 - Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale., Art. 216 - Modalità della liquidazione.

Tribunale di Ancona – La disciplina dell'art. 41 del TUB in tema di possibile inizio o prosecuzione di azioni esecutive su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari non trova applicazione nella liquidazione giudiziale.

Tribunale di Ancona, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, 22 giugno 2023 (data della pronuncia) – G.E. Giuliana Filippello.

Liquidazione giudiziale – Credito fondiario - Disciplina ex art. 41 TUB in tema di fallimento – Inapplicabiltà alla liquidazione giudiziale – Fondamento.

Data di riferimento: 
22/06/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Corte di Cassazione (5508/2021) – Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita forzata del bene ipotecato, partecipa da privilegiato alla ripartizione del ricavato anche se la vicenda traslativa non risulti annotata.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 febbraio 2021, n. 5508 – Pres. Roberta Vivaldi, Rel. Paolo Porreca,

Esecuzione immobiliare – Vendita di bene ipotecato – Successiva cessione del credito ipotecario Distribuzione della somma ricavata - Collocazione del cessionario nel grado dell'ipotecario cedente - Annotazione della vicenda traslativa - Necessità - Esclusione -  Ragione sottostante.

Data di riferimento: 
26/02/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]