Corte di Cassazione (5508/2021) – Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita forzata del bene ipotecato, partecipa da privilegiato alla ripartizione del ricavato anche se la vicenda traslativa non risulti annotata.

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Data di riferimento: 
26/02/2021

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 febbraio 2021, n. 5508 – Pres. Roberta Vivaldi, Rel. Paolo Porreca,

Esecuzione immobiliare – Vendita di bene ipotecato – Successiva cessione del credito ipotecario Distribuzione della somma ricavata - Collocazione del cessionario nel grado dell'ipotecario cedente - Annotazione della vicenda traslativa - Necessità - Esclusione -  Ragione sottostante.

Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25132.pdf

[a proposito dell'orientamento giurisprudenziale in materia di concordato fallimentare, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 12 febbraio 2013 n. 3402 https://www.unijuris.it/node/1857 che, pur affermando la necessità dell'annotazione della vicenda traslativa del credito ipotecario ai fini della formazione dello stato passivo, l'ammette anche dopo la dichiarazione di fallimento, trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il cessionario]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: