Corte di Cassazione (5006/2024) – Laddove intervenga un accordo transattivo tra contribuente e Agenzia delle Entrate va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere il giudizio dalla stessa anteriormente avviato.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 26 febbraio 2024, n. 5006 – Pres. Giuseppe Fuochi Tinarelli, Rel. Salvatore Leuzzi.
Fallimento - Accordo transattivo tra contribuente e Agenzia delle Entrate - Giudizio anteriormente da quella proposto - Cessazione della materia del contendere - Declaratoria - Ammissione al passivo del credito tributario.
Quando, posteriormente dalla proposizione del ricorso per cassazione, tra l’Agenzia delle Entrate e il fallimento interviene un accordo transattivo, il giudizio va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. È infatti escluso che l'Amministrazione finanziaria possa coltivare in giudizio la medesima pretesa transatta, veicolata a monte attraverso la cartella esattoriale notificata alla società poi fallita. (Massima Ufficiale) [nello specifico, infatti, in seguito dell'accordo transattivo, la pretesa fiscale dell'Agenzia risultava già ammessa al passivo fallimentare con ciò escludendo che potesse continuare ed essere coltivata nel corso del giudizio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)