Corte di Cassazione (17145/2022) – Emergenza epidemiologica da COVID-19: la sospensione feriale, in pendenza di un'istanza di fallimento, non si applica anche al termine concesso ex art. 9, comma 2, del D.L. 23/2020.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 14/07/2022 - 09:04Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 26 maggio 2022, n. 17145 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Roberto Amatore.
Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Concordato preventivo - Ammissione in pendenza di istanza di fallimento - Art. 9, comma 2, del D.L. n. 23/2020 - Termine concesso per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta – Sospensione feriale – Inapplicabilità - Fondamento.