Corte di Cassazione (17145/2022) – Emergenza epidemiologica da COVID-19: la sospensione feriale, in pendenza di un'istanza di fallimento, non si applica anche al termine concesso ex art. 9, comma 2, del D.L. 23/2020.

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Data di riferimento: 
26/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 26 maggio 2022, n. 17145 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Roberto Amatore.

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Concordato preventivo - Ammissione in pendenza di istanza di fallimento - Art. 9, comma 2, del D.L. n. 23/2020 - Termine concesso per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta – Sospensione feriale – Inapplicabilità - Fondamento.

In tema di procedimento per la revoca del concordato preventivo ammesso in pendenza di istanza di fallimento, il termine concesso dal giudice per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 23/2020 (per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), non è soggetto alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 742/1969 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del R.D. n. 12/1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-26-maggio-2022-n-17145-pres-bisogni-est-amatore

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27679.pdf

[cfr. in questa rivista in termini generali: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2018 n. 15435 https://www.unijuris.it/node/4167].

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: