Corte di Cassazione (5049/2022) – Revoca del pagamento eseguito dal debitore poi fallito in favore del creditore pignoratizio e diritto di questi di insinuare al passivo il suo credito con il medesimo privilegio.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 15/03/2022 - 15:47Corte di Cassazione, Sez. Unite, 06 febbraio 2022, n. 5049 – Primo Pres. Pietro Curzio, Rel. Maria Acierno.
Fallimento – Periodo sospetto - Pagamento eseguito dal debitore poi fallito al creditore pignoratizio - Precedente vendita del bene pignorato – Utilizzo del ricavato - Azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. - Curatore – Esperimento possibile.
Data di riferimento:
06/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]