Corte di Cassazione (5049/2022) – Revoca del pagamento eseguito dal debitore poi fallito in favore del creditore pignoratizio e diritto di questi di insinuare al passivo il suo credito con il medesimo privilegio.

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Data di riferimento: 
06/02/2022

Corte di Cassazione, Sez. Unite, 06 febbraio 2022, n. 5049 – Primo Pres. Pietro Curzio, Rel. Maria Acierno.

Fallimento – Periodo sospetto - Pagamento eseguito dal debitore poi fallito al creditore pignoratizio - Precedente vendita del bene pignorato – Utilizzo del ricavato - Azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. - Curatore – Esperimento possibile.

Soggetto poi fallito - Pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio – Azione revocatoria – Creditore soccombente - Restituzione del percepito - Insinuazione al passivo del credito che ne consegue – Diritto all'ammissione col medesimo privilegio nel rispetto delle regole sul concorso - Sussistenza.

Il pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell'art. 67, secondo comma, legge fall., ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva  dalla vendita del bene oggetto di pegno. (principio di diritto)

La revoca ex art. 67 L. fall. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli artt. 111 L. fall., 111 bis L. fall., 111 ter L. fall., e 111 quater L. fall. (principio di diritto)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-6-febbraio-2022-n-5049-pres-curzio-est-acierno

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26850.pdf

[con riferimento alla decisione della Sezione Prima che ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione della presente causa alle Sezioni Unite, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2021, n. 8923 https://www.unijuris.it/node/5578; con riferimento alla revocabilità, ribadita in questa sede dalle Sezioni Unite, delle rimesse in conto corrente bancario anche se effettuate con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno, cfr.: Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2018, n. 16565 https://www.unijuris.it/node/4799 e con riferimento alla conseguente collocazione in via chirografaria del credito del soccombente tenuto a restituire la rimessa, scelta dalle Sezioni Unite viceversa non condivisa, cfr.: Cassazione civile, Sez. VI, 05 Ottobre 2018, n. 24627 https://www.unijuris.it/node/4417].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: