Corte di Cassazione (34494/2023) – Fallimento: le rimesse bancarie effettuate in periodo sospetto su un conto corrente non operativo non sono soggette alla esenzione e alla limitazione della revocabilità ai sensi dell'art. 67, terzo comma lettera b).

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Data di riferimento: 
11/12/2023

Cassazione civile, sez. I, 11 Dicembre 2023, n. 34494. Pres. Cristiano. Est. Dongiacomo.

Azione revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie su conto corrente non operativo – Inapplicabilità dell' art. 67, terzo comma, lettera b) - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l'art. 67, comma 3, l.fall., richiedendo che queste abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria, presuppone che il conto sia regolarmente operativo, consentendo al correntista di eseguirvi movimentazioni attive e passive; ove, al contrario, il conto corrente sia stato chiuso anche solo in via di fatto, le rimesse affluite costituiscono atti di pagamento del debito in quel momento esistente e sono revocabili, a norma del comma 2 del citato art. 67, nel limite restitutorio previsto dall'art. 70, comma 3, l.fall., se effettuate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30439/CrisiImpresa?Revocatoria-fallimentare-di-rimesse-in-conto-corrente%3A-il-conto-deve-essere-operativo

[Cfr anche in questa rivista: Tribunale Ordinario di Padova, Sez. II civ., 07 ottobre 2021 – https://www.unijuris.it/node/5876]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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