T. Torino- Int. f.- Obbligo di informazione sull'aumento di rischiosità del titolo, condizioni e limiti.
Inserito da Giulia Gabassi il Sab, 20/04/2013 - 09:48Tribunale Torino, 20 novembre 2012 - - Est. Ciccarelli.
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni Lehman Brothers - Obblighi informativi.
Non è configurabile un obbligo dell'intermediario di informare l'investitore sulla perdita di valore o sull'aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all'acquisto; tale obbligo sussiste solo quando fra intermediario e investitore sia stato concluso un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale. (Michela Boccardo) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it [1] - Riproduzione riservata)
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