Tribunale di Udine - Concordato preventivo, indicazione di un termine per l'adempimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/02/2011

Tribunale Udine, 14 febbraio 2011 - Pres. Bottan - Est. Grisafi.

Concordato preventivo - Proposta di concordato - Oggetto del contratto - Determinatezza dell'oggetto del contratto - Contenuto.

Concordato preventivo - Proposta di concordato - Trattamento dei creditori privilegiati - Ratio legis.

Concordato preventivo - Proposta di concordato preventivo - Trattamento dei creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Inammissibilità.

Dovendo la proposta concordataria conformarsi al criterio di determinatezza dell'oggetto del contratto, quella che preveda il soddisfacimento dei creditori in termini monetari, deve contenere la specifica indicazione non solo della percentuale di pagamento offerta ma anche del tempo del pagamento in termini di ragionevole certezza. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo l'esclusione dal voto dei creditori privilegiati si giustifica solo in ragione del fatto che i diritti di tali creditori non vengono in alcun modo intaccati, dovendosi per essi prevedere il pagamento integrale, da effettuarsi in denaro ed immediatamente, fatti salvi i tempi tecnici necessari alla liquidazione dei beni per la parte del ricavato a ciò destinata. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Un proposta di concordato preventivo che preveda un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati tra i dodici ed i ventiquattro mesi è inammissibile. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Trib. Udine 14 febbraio 2011.pdf122.02 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]