App. L'Aquila - esecutività della sentenza di revoca del fallim. e domanda di concordato in pendenza di ricorso per cassazione

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/12/2010

Appello L'Aquila, 16 dicembre 2010 - - Pres., est. Pace.

Revoca della dichiarazione di fallimento - Immediata esecutività della sentenza - Pendenza di ricorso per cassazione - Facoltà per l'imprenditore di presentare domanda di concordato preventivo - Sussistenza.

La abrogazione del secondo comma dell'articolo 19, legge fallimentare (il quale, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di revoca del fallimento, consentiva di richiedere la sospensione della liquidazione dell'attivo) induce a ritenere che la sentenza di revoca del fallimento pronunciata dalla corte d'appello sia immediatamente esecutiva. (Nel caso di specie, la Corte ha, quindi, ritenuto che l'imprenditore potesse presentare domanda di concordato preventivo, pur in pendenza del ricorso per cassazione avverso la decisione di revoca del fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Franco Vidi

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Corte Appello l Aquila 16 dicembre 2010.pdf147.23 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]