Tribunale di Pavia - Revocatoria ordinaria e mediazione obbligatoria.
Tribunale Pavia, 27 ottobre 2011 - - Est. Balba.
Mediazione cd. obbligatoria - Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 - Contratti bancari - Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Obbligo della mediazione preventiva - Non sussiste.
La mediazione cd. obbligatoria, prevista dall'art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, costituisce una condizione per l'esercizio dell'azione giudiziaria, altrimenti libero, con la conseguenza che l'elenco di materie, contenuto nella norma, in relazione alla quali il previo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, deve essere interpretato restrittivamente. Ne deriva che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., anche se giustificata da un contratto bancario che ricade sotto il fascio applicativo dell'art. 5, I cit., non deve essere preceduta dall'obbligo preliminare della mediazione. (Andrea Gorgoni) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Andrea Gorgoni
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