Tribunale di Milano - Liquidazione coatta amministrativa, dichiarazione di insolvenza e irrilevanza di fatti sopravvenuti.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/02/2012

Tribunale Milano, 01 febbraio 2012 - - Pres., est. Vitiello.

Liquidazione coatta amministrativa - Insolvenza - Valutazione con riferimento al momento dell'ammissione alla procedura - Fatti sopravvenuti - Irrilevanza.

La valutazione della sussistenza del requisito dell'insolvenza deve essere effettuata con riferimento al momento della emanazione del decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, così che devono a tal fine ritenersi ininfluenti eventuali fatti sopravvenuti, quali la stipula di un atto di transazione od altre iniziative che abbiano determinato la capienza del patrimonio dell'impresa al fine del soddisfacimento dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Milano 1 febbraio 2012.pdf105.51 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: