Tribunale di Roma - Dichiarazione di fallimento, interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione.

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Data di riferimento: 
08/03/2012

Tribunale Roma, 08 marzo 2011 - - Est. Marzia Cruciani.

Procedimento civile - Interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita - Decorrenza del termine per la riassunzione del processo, ad opera della curatela fallimentare, dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, anziché dalla data di effettiva conoscenza della pendenza del giudizio o della sua dichiarata interruzione - Interruzione del processo - Effetti - Termine per la riassunzione - Decorrenza dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.

Il termine perentorio per la riassunzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre - nei confronti della curatela - dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, giacché da tale momento la parte fallita ha conoscenza legale dell'evento interruttivo. (Alberto Anelli) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: