Corte di Cassazione (30785/2023) - Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c..

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/11/2023

Cass., Sez. 2 , 6 novembre 2023, n. 30785, Pres. Bertuzzi, Est. Rolfi

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - Intervento in giudizio - Ammissibilità - Fondamento.

Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-6-novembre-2023-n-30785-pres-bertuzzi-est-rolfi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30448/CrisiImpresa?Il-curatore-del-fallimento-%28dal-15-luglio-2022-il-curatore-della-liquidazione-giudiziale%29-pu%C3%B2-intervenire-nel-giudizio-di-legittimit%C3%A0-al-fine-di-tutelare-gli-interessi-della-massa-dei-creditori

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: